27.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 247/22


Ricorso proposto l’11 maggio 2020 — Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione

(Causa T-275/20)

(2020/C 247/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Germania), Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm) e Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: O. Duys e N. Tkatchenko, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la lettera della Commissione del 2 marzo 2020, con cui la direttrice generale aggiunta della Direzione Generale del Bilancio della Commissione ha intimato alla prima ricorrente il pagamento dell’importo di EUR 12 236 931,69 a favore della Commissione;

e, di conseguenza, accertare che la Commissione deve imputare i pagamenti effettuati dalla prima ricorrente a favore della Commissione nel periodo dal 29 giugno 2011 al 16 giugno 2015, per un importo pari a EUR 16 400 000 oltre a interessi compensativi maturati per una somma complessiva di EUR 1 420 610 — quindi per un importo totale di EUR 17 820 610 –, all’ammenda inflitta in maniera autonoma dal Tribunale nella causa Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione (T-393/10, EU:T:2015:515), con effetto a decorrere dal 15 luglio 2015, e che, pertanto, con il versamento in data 17 ottobre 2019 della somma di EUR 18 149 636,24, detta ammenda è stata già interamente pagata; nonché

condannare la Commissione a versare alla prima ricorrente la somma di EUR 1 633 085,17, oltre interessi compensativi a partire dal 17 ottobre 2019 nonché interessi di mora al tasso medio applicato dalla BCE, nel periodo considerato, alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali, a partire dal 17 ottobre 2019 fino al completo pagamento dell’importo dovuto;

in subordine, condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al risarcimento dei danni a favore delle tre ricorrenti per un importo pari a EUR 12 236 931,69, disponendone la compensazione con l’importo il cui pagamento è stato intimato alla prima ricorrente con lettera della Commissione del 2 marzo 2020, nonché al pagamento a favore della prima ricorrente dell’importo versato in eccesso, pari a EUR 1 633 085,17, oltre interessi compensativi a decorrere dal 17 ottobre 2019 ed interessi di mora al tasso medio applicato dalla BCE, nel periodo considerato, alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali a partire dal 17 ottobre 2019 fino al completo pagamento dell’importo dovuto;

in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

1.

Primo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE per aver la Commissione (persistentemente) applicato in maniera insufficiente le conseguenze giuridiche derivanti dall’annullamento dell’ammenda a causa della mancata osservanza della portata dell’annullamento pronunciato dal Tribunale con riferimento all’effetto retroattivo dell’ammenda. Il Tribunale non avrebbe né mantenuto né confermato l’ammenda annullata, ma avrebbe invece condannato le ricorrenti al pagamento di una nuova ed autonoma ammenda.

2.

Secondo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE nonché dell’articolo 99, paragrafo 4, e dell’articolo 98, paragrafo 4, comma 1, lettera b), del regolamento (EU, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per l’erronea accettazione di interessi di mora a decorrere dal 4 gennaio 2011, in quanto la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di computare, a favore delle ricorrenti, i pagamenti indebitamente ricevuti (ex tunc) da parte della prima ricorrente fino alla pronuncia della sentenza del 15 luglio 2015, nonché gli interessi compensativi dovuti in relazione alla nuova ammenda inflitta dal Tribunale con effetto a decorrere dal 15 luglio 2015.

3.

Terzo motivo di ricorso: violazione del principio del ne bis in idem a causa dell’aggravio (di fatto) dell’ammenda inflitta dal Tribunale, in quanto la Commissione avrebbe illegittimamente intimato alle ricorrenti il versamento degli interessi di mora con effetto retroattivo al 4 gennaio 2011.

4.

Quarto motivo di ricorso: violazione dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 99, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2018/1046, per via del calcolo errato dell’importo massimo consentito degli interessi di mora dovuti a decorrere dal 15 ottobre 2015.

5.

Quinto motivo di ricorso: violazione dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE dovuta alla mancata osservanza dei principi e delle norme di buona amministrazione, in quanto la Commissione esigerebbe illegittimamente che le ricorrenti effettuino il pagamento di una somma (supplementare) che eccede l’importo dell’ammenda inflitta dal Tribunale (oltre ad interessi moratori).


(1)  Regolamento (EU, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18. luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).