6.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/30 |
Ricorso proposto il 6 maggio 2020 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)
(Causa T-262/20)
(2020/C 222/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Rochem Group AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rochem Marine Srl (Genova, Italia).
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo ROCHEM — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 151 545
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 marzo 2020 nel procedimento R 1546/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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ingiungere all’EUIPO di adottare una nuova decisione che respinga la domanda di dichiarazione di nullità proposta avverso la registrazione internazionale di marchio n. 1 151 545 anche per le classi 11 e 40; |
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condannare l’EUIPO e l’interveniente, qualora la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga dinanzi al Tribunale, a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l’articolo 198 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |