29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/59


Ricorso proposto l’8 maggio 2020 — Ryanair / Commissione

(Causa T-259/20)

(2020/C 215/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) della Comissione europea, del 31 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56765; (1) e

condannare la Commissione europea alle spese.

La ricorrente ha chiesto, inoltre, che la causa sia trattata secondo il procedimento accelerato di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce che la decisione della Commissione europea viola disposizioni specifiche del TFUE nonché i principi generali del diritto dell’Unione riguardo al divieto di discriminazione basata sulla nazionalità e alla libera circolazione dei servizi, su cui si è fondata la liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea sin dalla fine degli anni ’80. La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell’Unione europea ha permesso la crescita di compagnie aeree low-cost veramente paneuropee. Consentendo alla Francia di riservare aiuti soltanto alle compagnie aeree dell’Unione europea alle quali la Francia stessa ha rilasciato licenze di esercizio dell’Unione, la decisione della Commissione europea ignora il ruolo di tali compagnie aree paneuropee nella struttura di mercato degli Stati membri. L’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE prevede un’eccezione al divieto di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma non prevede un’eccezione alle altre regole e agli altri principi del TFUE.

2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione europea ha commesso un errore manifesto di valutazione nel suo esame della proporzionalità dell’aiuto rispetto al danno causato dalla crisi della COVID-19.

3.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che, nonostante le gravi difficoltà, la Commissione europea ha omesso di avviare un procedimento di indagine formale ed ha violato i diritti procedurali della ricorrente.

4.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce che la Commissione europea ha violato l’obbligo di indicare le motivazioni nella propria decisione.


(1)  Decisione (UE) della Commissione europea, del 31 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56765 (2020/N) — Francia COVID-19 — Moratoire sur le paiement de taxes aéronautiques en faveur des entreprises de transport public aérien (non ancora pubblicata nella GU).