29.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/43 |
Ricorso proposto il 29 aprile 2020 — HB / BEI
(Causa T-234/20)
(2020/C 215/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: HB (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare (i) il rapporto di valutazione per l’anno 2017 e (ii) la decisione del comitato per i ricorsi, con cui è stato respinto il ricorso della ricorrente avverso il suo rapporto di valutazione per l’anno 2017; |
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condannare la convenuta al pagamento di un importo pari a EUR 50 000, a titolo di risarcimento per la perdita di opportunità, oltre a interessi al tasso legale dalla data della pronuncia della sentenza fino al pagamento integrale; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della domanda di annullamento del rapporto di valutazione, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Con il primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del diritto alla riservatezza, la ricorrente deduce che, commentando, nel rapporto di valutazione, il comportamento asseritamente inadeguato della ricorrente nei confronti di un dirigente senior nel giugno del 2017, X avrebbe violato il principio di buona amministrazione nonché il diritto alla riservatezza della ricorrente. |
2. |
Con il secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sullo sviamento di potere, la ricorrente deduce di essere stata vessata da X durante il periodo di valutazione e che (i) di conseguenza, X non sarebbe stato obiettivo nel valutare le sue prestazioni e, dunque, i commenti e i punteggi di quest’ultimo sarebbero stati viziati da errore manifesto, e (ii) il rapporto di valutazione sarebbe stato adottato con l’intenzione di nuocere alla ricorrente e sarebbe, perciò, viziato da sviamento di potere. |
A sostegno della propria domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi, la ricorrente deduce due ulteriori motivi.
1. |
Con il primo motivo, vertente su irregolarità procedurali, la ricorrente deduce che sarebbero state commesse irregolarità procedurali da parte del comitato per i ricorsi (convocazione all’udienza irregolare, adozione irregolare della decisione in contumacia), in assenza delle quali l’esito della procedura avrebbe potuto essere diverso. |
2. |
Con il secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltati, la ricorrente deduce che, in conseguenza delle irregolarità procedurali commesse, non ha presenziato all’udienza del comitato per i ricorsi e, quindi, non è stata ascoltata. |
A sostegno della propria domanda risarcitoria, la ricorrente deduce che, rigettando, illegittimamente, la sua domanda di conciliazione, la convenuta l’avrebbe privata dell’opportunità di conciliare amichevolmente la controversia e di evitare il procedimento dinanzi al Tribunale.