22.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 209/33 |
Ricorso proposto il 27 aprile 2020 — PNB Banka / BCE
(Causa T-230/20)
(2020/C 209/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della BCE del 17 febbraio 2020 riguardante la revoca della licenza bancaria della AS PNB Banka; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tredici motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il testo della decisione impugnata contiene informazioni procedurali insufficienti o fuorvianti. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, per adottare la decisione impugnata, la BCE si è avvalsa illegittimamente della procedura in due fasi (che include una proposta dell’autorità nazionale competente), ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (1) e dell’articolo 83 del regolamento (UE) n. 468/2014, (2) nonostante la decisione di riclassificazione della BCE del 1o marzo 2019 tramite la quale la BCE ha assunto la vigilanza diretta della ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente su violazioni del procedimento dinanzi all’autorità nazionale competente, la Commissione dei mercati finanziari e dei capitali (CMFC). |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’adozione da parte della BCE, in data 17 febbraio 2020, di un progetto di decisione di revoca della licenza bancaria con data 12 settembre 2019 non era più possibile dal punto di vista procedurale, a motivo della disposizione procedurale di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è resa illegittima, tanto sul piano procedurale quanto su quello sostanziale, dalla revoca de facto della licenza da parte della BCE tramite la precedente valutazione di dissesto o rischio di dissesto (FOLTF) del 15 agosto 2019. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è illegittima perché è basata su un’ingerenza illegittima nei diritti di rappresentanza della ricorrente che la priva completamente dei suoi diritti procedurali. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è illegittima in quanto è basata su una motivazione insufficiente. |
8. |
Ottavo motivo, vertente su una violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata. |
9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la BCE non poteva invocare la decisione sull’insolvenza lettone del 12 settembre 2019 poiché tale decisione era illegittima e basata esclusivamente sulla valutazione di dissesto o rischio di dissesto erronea della BCE. |
10. |
Decimo motivo, vertente sul fatto che la BCE si è fondata illegittimamente su altri motivi per la decisione impugnata, in particolare, su presunte violazioni dei limiti ai grandi rischi e dei requisiti patrimoniali obbligatori, che non erano giustificati e che la CMFC non ha invocato nel suo progetto di decisione. |
11. |
Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è illegittima sul piano sostanziale in quanto la ricorrente, dal 12 settembre 2019, è stata soggetta al controllo esclusivo della CMFC e quindi indirettamente a quello della BCE. |
12. |
Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è sproporzionata. |
13. |
Tredicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è basata su tutti i vizi della valutazione di dissesto o rischio di dissesto. |
(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013 L 287, pag. 63).
(2) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (GU 2014 L 141, pag. 1).