|
8.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/28 |
Ricorso proposto il 18 marzo 2020 — Rochefort / Parlamento
(Causa T-172/20)
(2020/C 191/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Robert Rochefort (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Stasi, J. Teheux e J. Rikkers, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019; |
|
— |
annullare la nota di addebito n 7000000019 del 22 gennaio 2020 che ordina il recupero di EUR 60 499,38; |
|
— |
condannare il Parlamento europeo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso avverso la decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 di procedere al recupero delle somme indebitamente versate a titolo di assistenza parlamentare nonché della relativa nota di addebito, il ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione della decisione impugnata in quanto il ragionamento del segretario generale del Parlamento europeo è equivoco e in quanto non indica in che misura gli atti versati non costituivano prove di lavoro. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’inversione dell’onere della prova. A tal riguardo, il ricorrente ritiene che non gli spetti fornire la prova del lavoro del suo assistente parlamentare, ma che spetti, invece, al Parlamento dimostrare il contrario. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore di valutazione della decisione impugnata in quanto i fatti considerati dal segretario generale del Parlamento europeo sono inesatti. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul principio di proporzionalità nei limiti in cui la somma richiesta al ricorrente presupporrebbe che l’assistente parlamentare non abbia mai lavorato per il ricorrente. |