15.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 201/31 |
Ricorso proposto il 27 marzo 2020– 3 M Belgium / ECHA
(Causa T-160/20)
(2020/C 201/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: 3 M Belgium (Diegem, Belgio) (rappresentanti: J.-P. Montfort e T. Delille, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione dell’ECHA del 16 gennaio 2020 (ECHA/01/2020) recante l’«inclusione di sostanze estremamente preoccupanti nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV» del regolamento REACH (1), per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco dell’acido perfluorobutanosolfonico (PFBS) e suoi sali; |
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condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei requisiti posti dall’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH e che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione, dal momento che non ha dimostrato che la sostanza causa probabili effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di certezza del diritto, incluso quello di prevedibilità, dal momento che la ricorrente non è stata posta in grado di individuare o verificare in alcun modo la definizione, i criteri o gli elementi impiegati dall’ECHA a sostegno della propria decisione. |
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU 2006, L 396, pag. 1.