15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/31


Ricorso proposto il 27 marzo 2020– 3 M Belgium / ECHA

(Causa T-160/20)

(2020/C 201/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: 3 M Belgium (Diegem, Belgio) (rappresentanti: J.-P. Montfort e T. Delille, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’ECHA del 16 gennaio 2020 (ECHA/01/2020) recante l’«inclusione di sostanze estremamente preoccupanti nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV» del regolamento REACH (1), per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco dell’acido perfluorobutanosolfonico (PFBS) e suoi sali;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei requisiti posti dall’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH e che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione, dal momento che non ha dimostrato che la sostanza causa probabili effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di certezza del diritto, incluso quello di prevedibilità, dal momento che la ricorrente non è stata posta in grado di individuare o verificare in alcun modo la definizione, i criteri o gli elementi impiegati dall’ECHA a sostegno della propria decisione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU 2006, L 396, pag. 1.