15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/28


Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — IY / Parlamento

(Causa T-154/20)

(2020/C 201/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IY (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale:

annullare la decisione di licenziamento della ricorrente del 4 luglio 2019;

condannare il Parlamento europeo al versamento di un’indennità pari a EUR 20 000 a titolo di risarcimento del pregiudizio morale subito;

condannare il Parlamento europeo alle spese;

in subordine:

constatare l’illegittimità della decisione di scioglimento del gruppo politico ENL;

di conseguenza, annullare la decisione di licenziamento della ricorrente del 4 luglio 2019;

condannare il Parlamento europeo al versamento di un’indennità pari a EUR 20 000 a titolo di risarcimento del pregiudizio morale subito;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in via principale, cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione. La ricorrente ritiene che la decisione di licenziamento, motivata esclusivamente dal presunto scioglimento del gruppo politico europeo ENL, sia inficiata da un errore manifesto di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere, dal momento che il Parlamento europeo si sarebbe avvalso dei suoi poteri per mascherare una semplice misura di cambiamento di denominazione di un gruppo politico europeo in uno scioglimento di gruppo politico.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato. La ricorrente ritiene che il suo diritto di essere ascoltata prima di qualsiasi decisione di licenziamento non è stato rispettato.

4.

Quarto motivo, basato sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto il Parlamento avrebbe applicato procedure diverse agli agenti del gruppo politico asseritamente sciolto.

5.

Quinto motivo, attinente alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

In subordine, la ricorrente eccepisce l'illegittimità della decisione di sciogliere il gruppo politico europeo ENL. Essa sostiene che, poiché tale decisione è illegale, in quanto viziata da un errore manifesto di valutazione e da uno sviamento di potere, la decisione di licenziamento basata esclusivamente su tale scioglimento è di conseguenza essa stessa illegittima e deve essere annullata.