25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/29 |
Ricorso proposto il 9 marzo 2020 — FC / EASO
(Causa T-148/20)
(2020/C 175/40)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: FC (rappresentante: B. Christianós, avvocato)
Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l’impugnata decisione dell’EASO, del 18 dicembre 2019, n. EASO/ED/2019/509, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente il 5 settembre 2019 ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), |
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annullare la decisione dell’EASO, del 7 giugno 2019, recante rigetto della revoca, datata 23 maggio 2019, da parte della ricorrente, delle sue dimissioni del 1o marzo 2019, |
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condannare l’EASO a versare alla ricorrente, come risarcimento maggiorato degli interessi, l’importo corrispondente alla retribuzione che essa avrebbe ricevuto rimanendo nel posto da lei occupato presso l’EASO, ossia, dal 1o giugno 2019 e sino alla riassunzione nelle sue funzioni presso l’EASO, o altrimenti fino alla fine del suo contratto con l’EASO o fino all’assunzione in un altro posto avente una corrispondente retribuzione, importo pari a EUR 7 534,03 al mese (fino al 15 luglio 2019) e pari a EUR 7 777,25 al mese (dal 16 luglio 2019), |
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condannare l’EASO a versare alla ricorrente l’importo totale di EUR 250 000 a titolo di riparazione del danno morale e del danno alla salute che essa ha sofferto fino ad oggi, e |
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condannare l’EASO a tutte le spese di giudizio sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’impugnata decisione n. EASO/ED/2019/509 sarebbe viziata per le seguenti ragioni:
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’impugnata decisione n. EASO/ED/2019/509 sarebbe viziata per le seguenti ragioni:
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