25.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/29


Ricorso proposto il 9 marzo 2020 — FC / EASO

(Causa T-148/20)

(2020/C 175/40)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: FC (rappresentante: B. Christianós, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’impugnata decisione dell’EASO, del 18 dicembre 2019, n. EASO/ED/2019/509, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente il 5 settembre 2019 ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»),

annullare la decisione dell’EASO, del 7 giugno 2019, recante rigetto della revoca, datata 23 maggio 2019, da parte della ricorrente, delle sue dimissioni del 1o marzo 2019,

condannare l’EASO a versare alla ricorrente, come risarcimento maggiorato degli interessi, l’importo corrispondente alla retribuzione che essa avrebbe ricevuto rimanendo nel posto da lei occupato presso l’EASO, ossia, dal 1o giugno 2019 e sino alla riassunzione nelle sue funzioni presso l’EASO, o altrimenti fino alla fine del suo contratto con l’EASO o fino all’assunzione in un altro posto avente una corrispondente retribuzione, importo pari a EUR 7 534,03 al mese (fino al 15 luglio 2019) e pari a EUR 7 777,25 al mese (dal 16 luglio 2019),

condannare l’EASO a versare alla ricorrente l’importo totale di EUR 250 000 a titolo di riparazione del danno morale e del danno alla salute che essa ha sofferto fino ad oggi, e

condannare l’EASO a tutte le spese di giudizio sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’impugnata decisione n. EASO/ED/2019/509 sarebbe viziata per le seguenti ragioni:

violazione del diritto della ricorrente a un buon andamento dell’amministrazione (articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in prosieguo: la «Carta»), sotto il profilo del principio di imparzialità, del dovere di diligenza e del principio di oggettività così come della presunzione di innocenza (prima ragione di annullamento per quanto concerne il primo motivo),

violazione del diritto della ricorrente a che fosse tenuto in considerazione il suo interesse da parte dell’amministrazione, quale derivante dal diritto a un buon andamento dell’amministrazione (articolo 41 della Carta) e dal dovere di sollecitudine (articolo 24 dello Statuto) (seconda ragione di annullamento per quanto concerne il primo motivo),

dette prassi e omissioni illegali dell’EASO sarebbero viziate per manifesto errore di valutazione, errore di diritto e insufficiente motivazione (terza ragione di annullamento per quanto concerne il primo motivo).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’impugnata decisione n. EASO/ED/2019/509 sarebbe viziata per le seguenti ragioni:

vizi derivanti da errore manifesto di valutazione, errore di diritto e insufficiente motivazione con riferimento, in particolare, alla presentazione delle dimissioni ex articolo 47, lettera b), sub ii, del Regime applicabile agli altri agenti, e alla possibile revoca delle stesse (prima ragione di annullamento per quanto concerne il secondo motivo),

violazione del diritto della ricorrente al buon andamento dell’amministrazione (articolo 41 della Carta) e del dovere di sollecitudine (articolo 24 dello Statuto, applicabile per analogia), in particolare sotto il profilo del suo diritto a che fosse tenuto in considerazione il suo interesse da parte dell’amministrazione (seconda ragione di annullamento per quanto concerne il secondo motivo).