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15.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 201/25 |
Ricorso proposto il 28 febbraio 2020 — IV / Commissione
(Causa T-145/20)
(2020/C 201/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: IV (rappresentante: J. Lemmer, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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ingiungere alla Commissione europea e al Centro polivalente per l'infanzia interistituzionale, solidalmente, di comunicare a [X] le schede di presenza di suo figlio [Y] dell’anno 2019 e del 2020 di cui sono in possesso, e ciò a pena di ammenda non comminatoria di EUR 500 (cinquecento euro) per giorno di ritardo a decorrere dalla pronuncia dell’emananda decisione; |
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condannare la convenuta a versare alla ricorrente EUR 1 500 a titolo di spese non ripetibili che la ricorrente ha dovuto sostenere per far valere i suoi diritti, nonché alle spese di questo grado di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, attinente alla violazione da parte della convenuta dell’articolo 42 «Diritto d'accesso ai documenti» della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale dispone quanto segue: «Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto».