20.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/13 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Kahimbi Kasagwe/Consiglio
(Causa T-108/20)
(2020/C 129/17)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Delphin Kahimbi Kasagwe (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 6 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC; |
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 6 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005; |
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constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-95/20, Kazembe Musonda/Consiglio.