20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/13


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Kahimbi Kasagwe/Consiglio

(Causa T-108/20)

(2020/C 129/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Delphin Kahimbi Kasagwe (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 6 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 6 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-95/20, Kazembe Musonda/Consiglio.