23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/42


Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — Deutsche Telekom / Commissione

(Causa T-64/20)

(2020/C 95/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: C. von Kökritz, U. Soltész e M. Wirtz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2019) 5187 final, del 18 luglio 2019, nel caso M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento comunitario sulle concentrazioni (1), nell’autorizzare un’operazione che determina una posizione dominante dell’impresa risultante dalla concentrazione e un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato tedesco della fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo all’interno di unità condominiali (multi-dwelling units — MDU). La conclusione della Commissione, secondo cui le parti non erano concorrenti effettivi (diretti o indiretti) né potenziali prima dell’operazione e secondo cui l’operazione non comporta un deterioramento significativo delle condizioni di concorrenza, è viziata da errori manifesti di valutazione. In particolare, la Commissione ha omesso di considerare le ripercussioni negative del maggiore potere di mercato dell’impresa risultante dalla concentrazione nel mercato della fornitura e dell’acquisizione all’ingrosso di canali televisivi e nel mercato all’ingrosso della trasmissione del segnale televisivo (i «mercati all’ingrosso dei servizi televisivi») nel settore MDU.

2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la valutazione della Commissione in merito all’insussistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato delle singole unità abitative (single-dwelling units — SDU) è ugualmente viziata da errori manifesti di valutazione, in particolare poiché si basa, anch’essa, sull’affermata mancanza di rapporti di significativa concorrenza tra le parti prima dell’operazione. L’operazione determina una posizione dominante, la quale comporta un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato SDU comprendente soltanto i servizi di televisione via cavo e di IPTV.

3.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che la conclusione della Commissione, riguardante l’attitudine e gli incentivi dell’impresa risultante dalla concentrazione a pregiudicare la Tele Columbus e altri fornitori al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo, dipendenti dalla trasmissione intermedia del segnale televisivo da parte dell’impresa risultante dalla concentrazione, è viziata da errori manifesti di valutazione.

4.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce che la valutazione della Commissione sugli effetti negativi dell’operazione sui mercati all’ingrosso dei servizi televisivi è incompleta e manifestamente errata. In particolare, la Commissione ha ritenuto erroneamente che l’impresa risultante dalla concentrazione non avrebbe incentivi a precludere ai concorrenti l’accesso al contenuto e che tale preclusione non avrebbe effetti negativi significativi sui mercati a valle della fornitura al dettaglio del segnale televisivo alle MDU e alle SDU. La Commissione è incorsa in un ulteriore errore nel valutare la capacità e l’incentivo dell’impresa risultante dalla concentrazione a pregiudicare i concorrenti a valle, peggiorando con modalità diverse dalla preclusione totale («preclusione parziale») le loro condizioni di accesso al contenuto televisivo comprendente funzionalità digitali (ad es. riavvio immediato, pausa, ecc.), a danno dei consumatori.

5.

Con il quinto motivo, la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che l’operazione, come modificata attraverso gli impegni assunti dalla Vodafone, non comporti un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato all’ingrosso dei servizi televisivi. Dato che gli impegni non soddisfano gli standard menzionati nella comunicazione sulle misure correttive e che essi erano insufficienti per rimediare all’ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva su questi e su altri mercati rappresentato dall’operazione, la decisione di autorizzazione della Commissione, con cui sono state accettate tali misure correttive, viola l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1).