23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/38


Ricorso proposto il 22 gennaio 2020 — Regno Unito / Commissione

(Causa T-37/20)

(2020/C 95/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: Z. Lavery, agente e T. Buley, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione (1), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione alcune spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dal Regno Unito nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per carenza nella definizione di agricoltore in attività — imprese collegate, e

condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dal Regno Unito.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo, vertente sull’errata interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 (2).

A sostegno di tale motivo, il ricorrente deduce sette argomenti.

Innanzitutto, la Commissione ha errato nella sua interpretazione del tenore dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma. Tale disposizione non preclude il pagamento in favore di un richiedente per il mero fatto che il ricorrente faccia parte di un gruppo più ampio di imprese, nel quale qualche altro membro esercita attività comprese nell’elenco negativo.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il tenore di tale disposizione non può avere il significato attribuitogli dalla Commissione. Dal punto di vista sintattico, è chiaro che l’oggetto del divieto riguarda l’esercizio, da parte del gruppo stesso, dell’attività in questione. Tale condizione non è soddisfatta qualora il soggetto che richiede il pagamento diretto sia un’impresa rientrante (essa stessa) nella definizione di agricoltore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la quale, tuttavia, non esercita (essa stessa) un’attività rilevante.

In terzo luogo, l’interpretazione sostenuta dal Regno Unito è corroborata dal fatto che la formulazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma rispecchia quella dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che definisce la nozione di «agricoltore». Il termine «agricoltore» può designare sia a) una singola persona (fisica o giuridica) che esercita un’attività agricola, sia b) un gruppo di tali persone. In quest’ultimo caso, il singolo «agricoltore», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sarà compreso in una collettività di persone fisiche o giuridiche. L’espressione non dovrebbe essere letta nel senso di introdurre, nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), un elemento attinente a «soggetti collegati», pertanto non si dovrebbe attribuire tale significato all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma.

In quarto luogo, benché l’espressione «associazioni di persone fisiche o giuridiche» ricorra anche altrove nel regolamento, la Commissione non sembra interpretarla in modo coerente con la propria interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma. Il Regno Unito sostiene che l’espressione in discussione deve essere chiaramente interpretata in modo uniforme nell’ambito dell’intero regolamento n. 1307/13.

In quinto luogo, il Regno Unito afferma, altresì, che sussiste un altro problema linguistico riguardo all’interpretazione della Commissione. Il riferimento alle persone «fisiche», nella frase in questione, è ridondante. Invero, sarebbe sufficiente riferirsi soltanto ad «associazioni di persone giuridiche». Una persona fisica non può mai appartenere a un’altra persona fisica o giuridica, né può essere associata ad alcuna di queste persone nello stesso modo in cui un’impresa può essere collegata a un’altra impresa.

In sesto luogo, più ampie considerazioni finalistiche o teleologiche depongono a favore della posizione del Regno Unito e contro quella della Commissione. Infatti, il considerando 10 prevede che i pagamenti diretti non devono essere assegnati «a talune persone fisiche e giuridiche, a meno che queste possano dimostrare che la loro attività agricola non sia marginale». Tale approccio è perfettamente in linea con l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, sostenuta dal Regno Unito e contrario a quella della Commissione.

Infine, l’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma consente un’eccezione al divieto di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma qualora il richiedente (sia esso una singola persona o un’associazione) ricada nelle ipotesi di cui alle lettere da a) e c). Laddove i richiedenti possano dimostrare che le loro attività agricole «non sono insignificanti», essi ricadono nell’ipotesi di cui alla lettera b). È perciò evidente che il legislatore non intendeva escludere di per sé i pagamenti in favore di persone che esercitano attività comprese nell’elenco negativo.


(1)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione del 30 ottobre 2019 recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2019, L 279, pag. 98).

(2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).