2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/61 |
Ricorso proposto l’11 gennaio 2020 – adp Gauselmann/EUIPO – Gameloft (GAMELAND)
(Causa T-17/20)
(2020/C 68/69)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: K. Mandel, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gameloft SE (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GAMELAND – Domanda di registrazione n. 15 722 648
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 novembre 2019 nel procedimento R 2502/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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ammettere il ricorso; |
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annullare la decisione impugnata; |
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disporre l’accoglimento della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 722 648 |
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condannare l’EUIPO e l’opponente alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |