Causa T‑748/20

Commissione europea

contro

Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) e a.

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 6 settembre 2023

«Clausola compromissoria – Programma specifico di ricerca e di sviluppo nel settore “Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche” – Contratto di sovvenzione – Relazione d’indagine dell’OLAF che ha constatato irregolarità finanziarie – Rimborso delle somme versate – Diritto applicabile – Prescrizione – Incidenza della relazione dell’OLAF»

  1. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto di sovvenzione concluso nell’ambito di un programma specifico di ricerca e di sviluppo – Contratto assoggettato al diritto di uno Stato membro – Relazione d’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che ha constatato irregolarità finanziarie commesse dal contraente – Domanda di rimborso delle sovvenzioni versate in seguito alla constatazione di tali irregolarità – Apertura nei confronti di tale contraente di un procedimento di salvaguardia in un altro Stato membro – Conseguenza – Applicabilità del regolamento n. 1346/2000 – Dichiarazione di credito effettuata dal creditore nello Stato membro di apertura del procedimento – Effetti – Interruzione del termine di prescrizione previsto dal diritto del primo Stato membro

    [Art. 272 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1346/2000, artt. 3, § 1, 4, § 2, f), 16, § 1 e 17, § 1]

    (v. punti 37‑57)

  2. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto assoggettato al diritto nazionale – Applicabilità del diritto nazionale sostanziale

    (Art. 272 TFUE)

    (v. punti 61, 93)

Sintesi

Il 17 gennaio 2001 la Commissione europea ha concluso con il Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) un contratto avente ad oggetto l’attuazione di un progetto nell’ambito del programma specifico di ricerca e sviluppo, che prevedeva il versamento di una sovvenzione (in prosieguo: il «contratto Seapura»). Tale contratto è disciplinato dal diritto belga ( 1 ).

Nel corso del 2006 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’indagine in seguito a sospette frodi riguardanti diversi progetti attuati dal CEVA, tra cui quello oggetto del contratto Seapura. Nel dicembre 2007 l’OLAF ha adottato la sua relazione definitiva, nella quale ha constatato, nell’ambito dell’esecuzione del contratto Seapura, irregolarità finanziarie. Nell’ottobre 2008 la Commissione ha informato il CEVA che, a causa di tali gravi irregolarità finanziarie constatate nella relazione dell’OLAF, essa intendeva emettere nei suoi confronti note di addebito, ai fini della restituzione della sovvenzione versata a titolo del contratto Seapura. Così, il 13 marzo 2009, la Commissione ha inviato al CEVA quattro note di addebito, poi, l’11 maggio 2009, quattro lettere di sollecito e infine, il 12 giugno 2009, in mancanza di pagamento da parte del CEVA, la Commissione gli ha inviato quattro lettere di messa in mora.

Con sentenza del tribunal correctionnel de Rennes (Tribunale penale di Rennes, Francia) del 26 aprile 2011, il CEVA e il suo ex direttore sono stati dichiarati colpevoli di truffa e di distrazione di fondi pubblici e condannati, rispettivamente, a una pena pecuniaria e a una pena detentiva. Pronunciandosi sull’azione civile esercitata dalla Commissione, il tribunal correctionnel de Rennes (Tribunale penale di Rennes) ha condannato gli imputati, in parte in solido, a risarcire il danno materiale patito dalla Commissione, in particolare a causa delle irregolarità finanziarie commesse nell’esecuzione del contratto Seapura. Con sentenza del 1o aprile 2014, la cour d’appel de Rennes (Corte d’appello di Rennes, Francia) ha assolto il CEVA e il suo ex direttore da tutti i capi d’imputazione e ha respinto l’azione civile della Commissione. Il 12 novembre 2015, su ricorso del procureur général près la cour d’appel de Rennes (procuratore generale presso la Corte d’appello di Rennes), la chambre criminelle de la Cour de cassation (Sezione penale della Corte di cassazione, Francia) ha annullato la sentenza della Corte d’appello, nelle sole parti in cui ha disposto l’assoluzione degli imputati dal reato di distrazione di fondi pubblici, e, in tali limiti, ha rinviato la controversia dinanzi alla cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen, Francia).

Con sentenza del 22 giugno 2016, il tribunal de commerce de Saint‑Brieuc (Tribunale commerciale di Saint‑Brieuc, Francia) ha avviato un procedimento di salvaguardia nei confronti del CEVA e ha designato un mandatario giudiziario. Il 15 settembre 2016, nell’ambito di tale procedimento, la Commissione ha dichiarato a tale mandatario giudiziario un credito corrispondente all’importo totale delle note di addebito emesse al fine di ottenere la restituzione delle sovvenzioni versate, in particolare, a titolo del contratto Seapura. Il 6 dicembre 2016 detto mandatario giudiziario ha contestato il credito della Commissione.

Con sentenza del 21 luglio 2017, il tribunal de commerce de Saint‑Brieuc (Tribunale commerciale di Saint‑Brieuc) ha adottato il piano di salvaguardia del CEVA e ha designato un commissario preposto all’esecuzione di tale piano.

Con sentenza del 23 agosto 2017, divenuta definitiva, la cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen), statuendo su rinvio a seguito di cassazione, ha assolto il CEVA dal reato di distrazione di fondi pubblici e ha condannato il suo ex direttore a una pena detentiva con sospensione condizionale e a una pena pecuniaria per distrazione di fondi pubblici.

Con ordinanza dell’11 settembre 2017, il giudice delegato al procedimento di salvaguardia ha respinto integralmente il credito della Commissione. Quest’ultima ha proposto appello avverso tale ordinanza. Con sentenza del 24 novembre 2020, la cour d’appel de Rennes (Corte d’appello di Rennes) ha annullato detta ordinanza e ha constatato la sussistenza di due serie contestazioni, relative alla prescrizione e alla fondatezza delle note di addebito, ritenendo che in merito a tali contestazioni dovesse decidere l’organo giurisdizionale competente, che spettava alla Commissione adire.

In tale contesto, con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 272 TFUE ( 2 ), la Commissione ha chiesto al Tribunale di determinare l’importo del suo credito corrispondente al rimborso delle sovvenzioni versate nell’ambito del contratto Seapura.

Con la sua sentenza il Tribunale accoglie la domanda della Commissione e determina l’importo del suo credito nei confronti del CEVA in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto Seapura.

Giudizio del Tribunale

Dopo aver confermato la propria competenza a conoscere del ricorso della Commissione in forza di una clausola compromissoria prevista dal contratto Seapura ( 3 ), il Tribunale esamina, in via preliminare, il motivo di irricevibilità dedotto dal CEVA, vale a dire l’eccezione di prescrizione della domanda della Commissione.

Per quanto riguarda la versione del regolamento finanziario applicabile ai fatti di causa, il Tribunale rileva che, alla data della conclusione del contratto Seapura, ossia il 17 gennaio 2001, il regolamento finanziario n. 2548/98 ( 4 ) non prevedeva disposizioni particolari sul termine di prescrizione, né sulle modalità di interruzione della prescrizione. Pertanto, le norme sulla prescrizione applicabili al caso di specie sono quelle previste dalla legge che disciplina il contratto, vale a dire il diritto belga.

Così, il Tribunale osserva che, nel diritto belga, l’articolo 2262 bis, paragrafo 1, del codice civile belga, che si applica alle azioni contrattuali, prevede che «[t]utte le azioni personali si prescrivono in dieci anni». Il Tribunale aggiunge che, in conformità all’articolo 2257 del codice civile belga, la prescrizione delle azioni personali inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il credito diventa esigibile.

Da un lato, il Tribunale rileva che la presente controversia ha natura contrattuale. Infatti, l’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto Seapura stabilisce che, «[d]opo la data di scadenza del contratto, la risoluzione del contratto o la cessazione della partecipazione di un contraente, la Commissione può richiedere al contraente o, a seconda dei casi, richiede allo stesso, in seguito a frodi o gravi irregolarità finanziarie constatate nel corso di un audit, il rimborso integrale del contributo comunitario che gli è stato versato». Dalla formulazione di tale disposizione risulta che le parti del contratto Seapura hanno convenuto che il rimborso integrale del contributo dell’Unione versato al CEVA in seguito a una frode o a gravi irregolarità finanziarie constatate nel corso di un audit è subordinato a una domanda preventiva di rimborso da parte della Commissione. A tal fine, il 13 marzo 2009 la Commissione ha inviato al CEVA quattro note di addebito dirette al recupero del proprio credito. Il Tribunale ritiene quindi che sia a tale data che la Commissione ha chiesto al CEVA il rimborso delle somme percepite da quest’ultimo in base al contratto Seapura. In tali circostanze, in conformità a quanto convenuto all’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto Seapura, il credito della Commissione è divenuto esigibile a partire dal 13 marzo 2009.

Dall’altro lato, il Tribunale constata che il CEVA non ha dedotto alcun argomento particolare che consenta di stabilire che il credito sia divenuto esigibile prima del 13 marzo 2009. Pertanto, il termine di dieci anni durante il quale la Commissione poteva esercitare la sua azione nei confronti del CEVA ha iniziato a decorrere il giorno successivo a quello in cui l’obbligazione è divenuta esigibile, ossia il 14 marzo 2009, in conformità al predetto articolo 2257 del codice civile belga. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che il termine di prescrizione scadesse, in linea di principio, il 14 marzo 2019.

Nel caso di specie, la Commissione sostiene che il termine di prescrizione è stato interrotto due volte, la prima al momento della sua costituzione quale parte civile dinanzi al tribunal correctionnel de Rennes (Tribunale penale di Rennes) il 26 aprile 2011 e la seconda all’atto della sua dichiarazione di credito formalizzata il 15 settembre 2016 nell’ambito del procedimento di salvaguardia relativo al CEVA. A questo proposito, il Tribunale si limita a esaminare se il termine di prescrizione possa essere stato validamente interrotto dalla dichiarazione di credito presentata dalla Commissione nell’ambito del procedimento di salvaguardia relativo al CEVA, senza che sia necessario analizzare anche gli effetti della costituzione di parte civile effettuata dalla Commissione dinanzi al tribunal correctionnel de Rennes (Tribunale penale di Rennes). Infatti, la Commissione sostiene che il suo credito è stato dichiarato dinanzi al mandatario giudiziario il 15 settembre 2016 e che, secondo la giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) belga, una dichiarazione di credito interrompe la prescrizione fino alla chiusura della procedura di insolvenza. La Commissione aggiunge di essere legittimata ad avvalersi del beneficio dei procedimenti francesi per interrompere il termine di prescrizione sulla base del diritto belga.

Nel caso di specie il Tribunale ricorda che, il 22 giugno 2016, il tribunal de commerce de Saint‑Brieuc (Tribunale commerciale di Saint‑Brieuc) ha avviato un procedimento di salvaguardia riguardante il CEVA. Il 15 settembre 2016, nell’ambito di tale procedimento, la Commissione ha dichiarato il proprio credito al mandatario giudiziario designato. Infatti, dall’articolo L.622‑24 del codice di commercio francese risulta che, a far data dalla pubblicazione della sentenza di apertura del procedimento di salvaguardia, tutti i creditori il cui credito è sorto anteriormente alla sentenza di apertura, a eccezione dei dipendenti, inviano la dichiarazione dei loro crediti al mandatario giudiziario. È quindi sulla base di tale disposizione che la Commissione, nell’ambito del procedimento di salvaguardia avviato nei confronti del CEVA, ha dichiarato il suo credito al mandatario giudiziario designato. Inoltre, l’articolo L.622‑25‑1 del codice di commercio francese prevede quanto segue: «[l]a dichiarazione di credito interrompe la prescrizione fino alla chiusura del procedimento; essa esonera da ogni costituzione in mora e ha valore di esercizio dell’azione».

A tal riguardo, il Tribunale precisa che l’apertura del procedimento di salvaguardia in Francia determina l’applicabilità diretta del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza ( 5 ), all’epoca in vigore, e che quest’ultimo ha designato il diritto francese quale lex concursus. Esso sottolinea altresì che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1346/2000, «[l]a legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza» e, in particolare, «gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali». Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone che «[l]a decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta». Per di più, l’articolo 17, paragrafo 1, dello stesso regolamento prevede che «[l]a decisione di apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché, in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2».

Ne consegue che, sulla base delle disposizioni che precedono, l’apertura, in Francia, del procedimento di salvaguardia nei confronti del CEVA e la conseguente dichiarazione effettuata dalla Commissione nell’ambito di tale procedimento di salvaguardia hanno prodotto, in applicazione del diritto francese e, in particolare, dell’articolo L.622‑25‑1 del codice di commercio francese, effetti nel diritto belga e che, più precisamente, esse hanno interrotto il termine di prescrizione decennale previsto da tale diritto. Il Tribunale precisa che gli effetti connessi all’apertura del procedimento di salvaguardia avviato nei confronti del CEVA sarebbero, infatti, misconosciuti se la dichiarazione di credito presentata in Francia dalla Commissione, il 15 settembre 2016, non producesse alcun effetto interruttivo della prescrizione nel diritto belga.

In tali circostanze, poiché il ricorso della Commissione è stato proposto il 19 dicembre 2020, il Tribunale ritiene che la prescrizione non sia intervenuta nel caso di specie e, pertanto, respinge l’eccezione di prescrizione sollevata dal CEVA, prima di accogliere la domanda della Commissione e dichiarare il suo credito nei confronti del CEVA.


( 1 ) Articolo 5, paragrafo 1, del contratto Seapura.

( 2 ) Ai sensi dell’articolo 272 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione europea o per conto di questa. In conformità all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui all’articolo 272 TFUE.

( 3 ) Articolo 5, paragrafo 2, del contratto Seapura.

( 4 ) Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2548/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 1998, L 320, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).