Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2022 – Lenovo Global Technology Belgium / Impresa comune EuroHPC

(causa T‑717/20) ( 1 )

«Appalti pubblici – Procedura di gara – Acquisizione, consegna, installazione e manutenzione del supercomputer Leonardo per l’entità di hosting CINECA – Rigetto dell’offerta di un offerente – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Errore manifesto di valutazione»

1. 

Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Necessità di garantire la parità di opportunità e di conformarsi al principio di trasparenza – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 160, § 1)

(v. punti 28-32, 140)

2. 

Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046)

(v. punti 64, 106, 124, 141)

3. 

Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso contro una decisione di rigetto di un’offerta nell’ambito dell’attribuzione di un appalto pubblico da parte di un’istituzione dell’Unione – Motivo vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dall’amministrazione aggiudicatrice – Onere della prova a carico del ricorrente

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 65)

4. 

Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una buona amministrazione – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)

(v. punto 66)

5. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce delle informazioni a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso – Informazioni messe a disposizione del ricorrente dalle quali non risultano chiaramente le motivazioni del rigetto dell’offerta e che non chiariscono sufficientemente le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di fornire un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e di quella dell’offerente escluso – Insussistenza – Motivazione sufficiente

[Art. 256 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 170, §§ 2 e 3, a), e allegato I]

(v. punti 159, 160, 162, 164)

6. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Formalità sostanziale distinta dalla fondatezza della decisione

(Art. 296 TFUE)

(v. punti 161, 165)

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Lenovo Global Technology Belgium BV sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC).

3) 

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


( 1 ) GU C 53 del 15.2.2021.