Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2022 –
Ovsyannikov / Consiglio

(causa T‑714/20) ( 1 )

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Errore di valutazione»

1. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Ricorso di annullamento di una persona alla quale si applica una decisione di congelamento di capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Sindacato giurisdizionale

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/1269, 2021/448, 2021/1470, 2022/411; regolamenti nn. 269/2014, 2020/1267, 2021/446, 2021/1464 e 2022/408]

(v. punti 62-66, 73)

2. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone responsabili di azioni o di politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Errore di valutazione

[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/1269, 2021/448, 2021/1470, 2022/411; regolamenti nn. 269/2014, 2020/1267, 2021/446, 2021/1464 e 2022/408]

(v. punti 67, 69, 70, 98, 99)

3. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente

[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2020/1269, 2021/448, 2021/1470, 2022/411; regolamenti nn. 269/2014, 2020/1267, 2021/446, 2021/1464 e 2022/408]

(v. punti 77, 78)

4. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Ricorso di annullamento di una persona alla quale si applica una decisione di congelamento di capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione basata sulla presunzione di legami con il regime russo – Ammissibilità – Presupposti – Obbligo di addurre indizi sufficientemente probanti del persistere di siffatti legami

[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/1269, 2021/448, 2021/1470, 2022/411; regolamenti nn. 269/2014, 2020/1267, 2021/446, 2021/1464 e 2022/408]

(v. punti 85, 88-93)

5. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone responsabili di azioni o di politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Modifica intervenuta nella particolare situazione della persona soggetta alle misure restrittive – Presa di posizione che si dissocia dal regime russo – Carattere non necessario – Errore di valutazione

[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/1269, 2021/448, 2021/1470, 2022/411; regolamenti nn. 269/2014, 2020/1267, 2021/446, 2021/1464 e 2022/408]

(v. punti 96, 97)

Dispositivo

1) 

La decisione (PESC) 2020/1269 del Consiglio del 10 settembre 2020 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 del Consiglio del 10 settembre 2020 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2021/448 del Consiglio del 12 marzo 2021 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/446 del Consiglio del 12 marzo 2021 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2021/1470 del Consiglio del 10 settembre 2021 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1464 del Consiglio del 10 settembre 2021 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2022/411 del Consiglio del 10 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/408 del Consiglio del 10 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2) 

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Ovsyannikov, comprese quelle relative al procedimento sommario.


( 1 ) GU C 44 dell’8.2.2021.