Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 novembre 2024 –
Iliad Italia / Commissione

(causa T-692/20) ( 1 )

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato italiano dei servizi di telecomunicazioni mobili – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Raggruppamento delle infrastrutture passive in un’impresa comune – Impegni presi durante la prima fase di esame – Concessione di un accesso ai locali dell’impresa comune – Errore manifesto di valutazione – Termini generali degli impegni – Tutela contro un rischio di parzialità nella selezione dei locali – Attuazione degli impegni»

1. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Adozione di una decisione che constata la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno senza avvio della fase II – Presupposto – Assenza di seri dubbi – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Discrezionalità – Assenza di manifesto errore di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 6, §§ 1, b), e 2, e 8]

(v. punti 25-35)

2. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Criteri – Descrizione degli impegni in termini generali – Ammissibilità

[Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 6, §§ 1, b), e 2, e 8]

(v. punti 46-54, 59, 61-70, 79-91, 93-98, 100, 102)

3. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Interpretazione degli impegni alla luce della decisione di autorizzazione, del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione sulle misure correttive – Interpretazione alla luce del formulario MC

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004; regolamento della Commissione n. 802/2004, art. 20, § 2)

(v. punti 57, 92, 99)

4. 

Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Esame da parte della Commissione – Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione – Assenza

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)

(v. punto 101)

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

L’Iliad Italia SpA è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla Telecom Italia SpA e dalla Vodafone Group plc.

3) 

La Fastweb SpA si farà carico delle proprie spese.


( 1 ) GU C 19 del 18.1.2021.