Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 novembre 2024 –
Iliad Italia / Commissione
(causa T-692/20) ( 1 )
«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato italiano dei servizi di telecomunicazioni mobili – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Raggruppamento delle infrastrutture passive in un’impresa comune – Impegni presi durante la prima fase di esame – Concessione di un accesso ai locali dell’impresa comune – Errore manifesto di valutazione – Termini generali degli impegni – Tutela contro un rischio di parzialità nella selezione dei locali – Attuazione degli impegni»
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1. |
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Adozione di una decisione che constata la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno senza avvio della fase II – Presupposto – Assenza di seri dubbi – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Discrezionalità – Assenza di manifesto errore di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 6, §§ 1, b), e 2, e 8] (v. punti 25-35) |
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2. |
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Criteri – Descrizione degli impegni in termini generali – Ammissibilità [Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 6, §§ 1, b), e 2, e 8] (v. punti 46-54, 59, 61-70, 79-91, 93-98, 100, 102) |
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3. |
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Interpretazione degli impegni alla luce della decisione di autorizzazione, del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione sulle misure correttive – Interpretazione alla luce del formulario MC (Regolamento del Consiglio n. 139/2004; regolamento della Commissione n. 802/2004, art. 20, § 2) (v. punti 57, 92, 99) |
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4. |
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Esame da parte della Commissione – Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione – Assenza (Regolamento del Consiglio n. 139/2004) (v. punto 101) |
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Iliad Italia SpA è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla Telecom Italia SpA e dalla Vodafone Group plc. |
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3) |
La Fastweb SpA si farà carico delle proprie spese. |
( 1 ) GU C 19 del 18.1.2021.