Causa T‑529/20
LR
contro
Banca europea per gli investimenti (BEI)
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 7 settembre 2022
«Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Indennità di nuova sistemazione – Fissazione della residenza dell’agente presso la propria dimora (“propre foyer”) dopo la cessazione dal servizio – Articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI – Nozione di dimora (“foyer”) – Interpretazione letterale secondo una versione linguistica prevalente – Competenza estesa al merito – Controversia di carattere pecuniario – Ricevibilità»
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui della Banca europea per gli investimenti – Interpretazione uniforme – Considerazione delle varie versioni linguistiche – Prevalenza della versione linguistica originale secondo l’intenzione dell’autore dell’atto al momento della sua adozione
(v. punti 27‑29)
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Indennità di nuova sistemazione – Oggetto – Presupposti per la concessione – Cambio di residenza dell’agente dopo la cessazione dal servizio, a condizione che non stabilisca la residenza presso la propria dimora – Portata – Trasferimento nel luogo di residenza dei suoi familiari – Esclusione dal beneficio dell’indennità – Trasferimento in un alloggio appartenente all’agente – Titolo al beneficio dell’indennità
(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 16)
(v. punti 31, 35, 37‑41, 45, 46, 50‑62)
Banca europea per gli investimenti – Autonomia – Personale della Banca – Istituzione di un regime contrattuale di lavoro – Conseguenze – Esclusione dall’applicazione per analogia dello Statuto dei funzionari – Presupposto – Violazione dell’autonomia funzionale della Banca
(Artt. 308 e 336 TFUE)
(v. punti 42, 43, 47, 48)
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Applicazione per analogia dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario – Nozione – Azione diretta a ottenere il pagamento retroattivo dell’indennità di nuova sistemazione – Inclusione
(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1)
(v. punti 72‑76)
Sintesi
LR, ex agente della Banca europea per gli investimenti (BEI), ha chiesto a quest’ultima il pagamento di un’indennità di nuova sistemazione con la motivazione che, successivamente al suo collocamento a riposo, si era trasferito al di fuori della sua sede di servizio.
La BEI ha respinto tale domanda sulla base del rilievo che LR era proprietario della casa nella quale si era reinsediato e che, pertanto, non soddisfaceva i presupposti di attribuzione dell’indennità di nuova sistemazione dopo la cessazione dal servizio previsti dall’articolo 13 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI (in prosieguo: le «disposizioni amministrative»). Poiché anche la domanda di LR volta a ottenere il riesame di tale rigetto è stata respinta, lo stesso ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione che gli ha negato il beneficio dell’indennità di nuova sistemazione e, dall’altro, alla condanna della BEI al pagamento di tale indennità.
Tale ricorso viene accolto dal Tribunale che, statuendo in Sezione ampliata, precisa i presupposti per la concessione dell’indennità di nuova sistemazione dopo la cessazione dal servizio, ai sensi dell’articolo 13 delle disposizioni amministrative. In tale contesto, il Tribunale fornisce, inoltre, precisazioni relative all’interpretazione di detta norma di carattere generale adottata dalla BEI in caso di divergenza linguistica.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale inizia constatando che, sebbene l’articolo 13 delle disposizioni amministrative preveda il pagamento di un’indennità forfettaria di nuova sistemazione a favore dell’agente della BEI che abbia cambiato il suo luogo di residenza, dopo la cessazione dal servizio, per stabilirlo a una distanza di almeno cinquanta chilometri dalla sua ultima sede di servizio, tuttavia il beneficio di tale indennità è subordinato alla condizione che l’agente interessato non abbia stabilito la sua residenza presso la propria dimora («sa résidence à son propre foyer»).
Per quanto riguarda l’interpretazione letterale di tale disposizione, il Tribunale rileva l’assenza di definizione delle nozioni di «residenza» («résidence») e di «dimora» («foyer») nelle disposizioni amministrative e la possibilità di interpretare in modo diverso, da un lato, l’espressione «propre foyer» utilizzata nella versione francese dell’articolo 13 delle disposizioni amministrative e, dall’altro, l’espressione «own home» utilizzata nella versione inglese dello stesso.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza costante secondo la quale, in caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve, in linea di principio, essere interpretata in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui essa fa parte ( 1 ), il Tribunale deroga a tale giurisprudenza, nelle circostanze particolari del caso di specie, in quanto, da un lato, l’articolo 13 delle disposizioni amministrative deriva da una proposta redatta e adottata in francese e, dall’altro, la BEI ha scelto di indicare espressamente, nell’ultimo comma del preambolo delle disposizioni amministrative, che in particolare la versione inglese di dette disposizioni era «una traduzione della versione originale francese».
Pertanto il Tribunale, al fine di determinare in modo oggettivo l’intenzione dell’autore della disposizione controversa al momento della sua adozione, decide di interpretare la formulazione letterale dell’articolo 13 delle disposizioni amministrative conformemente al loro senso abituale nella versione linguistica prevalente, vale a dire, nel caso di specie, nella lingua francese.
A tal riguardo, il Tribunale precisa che, nella lingua francese, la nozione di «foyer» designa il luogo in cui viene acceso il fuoco e, per estensione, il luogo in cui risiede la famiglia di una persona, mentre il termine «résidence» indica il luogo o la dimora in cui una persona è stabilita. Dal tenore letterale dell’articolo 13 delle disposizioni amministrative risulta, quindi, che il pagamento dell’indennità forfettaria di nuova sistemazione è escluso qualora la nuova residenza dell’ex agente coincida con l’abitazione in cui risiede la sua famiglia. Dal momento che l’alloggio detenuto da una persona non corrisponde necessariamente, né sistematicamente, al luogo di residenza dei familiari di tale persona, dall’interpretazione letterale di tale disposizione risulta che il pagamento dell’indennità di nuova sistemazione è escluso soltanto qualora l’agente interessato trasferisca la sua residenza abituale nel luogo in cui risiedono i suoi familiari, e non qualora l’abitazione in cui l’agente si reinsedia appartenga allo stesso.
Tale interpretazione letterale dell’articolo 13 delle disposizioni amministrative è corroborata dalla sua interpretazione contestuale. Infatti, gli altri articoli delle disposizioni amministrative impiegano il termine «foyer» per designare il luogo in cui risiedono abitualmente i familiari dell’agente, e non l’abitazione di cui l’agente è proprietario.
Il Tribunale osserva, inoltre, che l’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») contiene una clausola di esclusione dal diritto all’indennità di prima sistemazione che, secondo la giurisprudenza ( 2 ), trova applicazione nell’ipotesi in cui il funzionario sia assegnato nel luogo in cui risiede già la sua famiglia e si stabilisca con essa. Orbene, il Tribunale, pur confermando che la BEI dispone di autonomia funzionale per la determinazione del regime applicabile ai membri del suo personale, ritiene che tale istituzione non abbia dimostrato in che modo la sua autonomia funzionale sarebbe violata da un’applicazione analogica della giurisprudenza in parola alla clausola di esclusione dal diritto all’indennità di nuova sistemazione prevista dall’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative.
Infine, il Tribunale rileva che l’interpretazione teleologica dell’articolo 13 delle disposizioni amministrative conferma tale interpretazione letterale e contestuale di detto articolo.
La finalità dell’indennità di nuova sistemazione è quella di coprire e di alleviare gli oneri derivanti dalla nuova sistemazione dell’ex funzionario o agente in un ambiente nuovo per un periodo indeterminato, ma abbastanza lungo, in ragione del cambiamento della sua residenza principale dopo la cessazione definitiva dalle funzioni.
Certamente, la circostanza che l’agente, in occasione della cessazione dal servizio, si ritrasferisca in un’abitazione di cui è proprietario o comproprietario può ridurre talune spese connesse alla sua nuova sistemazione. Tuttavia, da una siffatta circostanza non si può dedurre una presunzione generale secondo la quale l’integrazione dell’agente di cui trattasi in un ambiente diverso da quello della sua ultima sede di servizio non lo esporrebbe ad alcuna spesa.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale dichiara che la BEI, negando a LR il beneficio dell’indennità di nuova sistemazione con la motivazione che egli era proprietario dell’abitazione in cui si è reinsediato, ha violato l’articolo 13 delle disposizioni amministrative. Di conseguenza, il Tribunale annulla tale decisione della BEI.
Inoltre, il Tribunale applica in via analogica l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, il quale, nelle controversie di carattere pecuniario avviate dagli agenti nei confronti di un’istituzione, conferisce al giudice dell’Unione una competenza estesa al merito ( 3 ) e, accogliendo le conclusioni di LR in tal senso, condanna quindi la BEI al pagamento dell’indennità di nuova sistemazione, oltre agli interessi di mora.
( 1 ) Sentenza del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios (C‑243/20, EU:C:2021:1045, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
( 2 ) Sentenza del 18 novembre 2015, FH/Parlamento (F‑26/15, EU:F:2015:137, punto 35).
( 3 ) Sentenza del 2 ottobre 2001, BEI/Hautem (C‑449/99 P, EU:C:2001:502, punto 95).