Causa T‑336/20
(pubblicazione per estratto)
Hypo Vorarlberg Bank AG
contro
Comitato di risoluzione unico
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 9 aprile 2025
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento(SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2016 – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltati – Principio della certezza del diritto – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principio di irretroattività – Eccezione di illegittimità»
Eccezione di illegittimità – Presupposti per la ricevibilità – Eccezione sollevata in una memoria di adattamento delle conclusioni iniziali – Elementi di fatto e di diritto noti al momento della proposizione del ricorso – Assenza di modifica di detti elementi nell’atto che sostituisce o modifica l’atto inizialmente impugnato – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86)
(v. punti 36, 38, 40, 41, 43, 47, 49)
Eccezione di illegittimità – Eccezione analoga già ammessa in un’altra decisione – Effetto inter partes di un’eccezione di illegittimità già ammessa in un’altra decisione – Obbligo del giudice di rilevare d’ufficio detta eccezione in una nuova causa – Assenza
(Articolo 277 TFUE)
(v. punti 64-66)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Principio del contraddittorio – Eccezioni – Principio generale di tutela del segreto commerciale – Bilanciamento – Ammissibilità
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. da 4 a 7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 158-172)
Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Irretroattività – Eccezioni – Presupposti – Conseguimento di un obiettivo di interesse generale e rispetto del legittimo affidamento – Revoca di una decisione del comitato di risoluzione unico (SRB) che fissa contributi ex ante al fondo di risoluzione unico (SRF) al fine di porre rimedio a un difetto di motivazione – Adozione di una decisione che entra in vigore alla data di efficacia della decisione precedente – Assenza di modifiche sull’importo e sul calcolo di detti contributi – Presa in considerazione dell’obiettivo dei contributi al SRF – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 2, 67, § 4, 69 e 70)
(v. punti 203, 204, 207, 208)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico – Oggetto – Logica di ordine assicurativo – Garanzia che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti – Determinazione del livello-obiettivo finale – Natura dinamica di tale livello – Determinazione sulla base di un calcolo dell’importo dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41 e 101 e artt. 69, § 1, e 76, § 1)
(v. punti 220-225)
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni del regolamento delegato 2015/63 che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. da 4 a 7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 249-259)
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Motivazione basata unicamente su altri atti giuridici, quali le decisioni intermedie, che precisano e completano taluni aspetti della fissazione di detti contributi – Assenza di pubblicazione o comunicazione agli enti di tali altri atti – Illegalità
(Art. 296, comma 2, TFUE)
(v. punti 316, 320)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltati – Portata – Modulo online che invita gli enti creditizi interessati a formulare le loro osservazioni sul calcolo dei contributi ex ante dovuti al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Ammissibilità – Violazione del diritto di essere ascoltati – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]
(v. punti 353, 354, 360)
Sintesi
Investito di un ricorso di annullamento, che esso respinge, il Tribunale, dopo aver respinto varie eccezioni di illegittimità sollevate, si pronuncia in particolare sulla conformità del calcolo del livello-obiettivo annuale dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) per l’anno di contribuzione 2016 con il massimale regolamentare previsto per ogni anno di contribuzione durante il periodo iniziale di costituzione del SRF.
La Hypo Vorarlberg Bank, ricorrente, è un ente creditizio con sede in Austria. Con decisione del 15 aprile 2016 ( 1 ), il Comitato di risoluzione unico (SRB) aveva fissato ( 2 ) i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) (in prosieguo: i «contributi ex ante»), per l’anno 2016 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2016»), degli enti interessati da tale regolamento, tra cui la ricorrente. Successivamente, una decisione del 20 maggio 2016 ( 3 ) aveva integrato la precedente decisione rettificando il calcolo dei contributi ex ante degli enti per il periodo di contribuzione 2016. Il 19 marzo 2020 il SRB aveva adottato la decisione SRB/ES/2020/16 (in prosieguo: la «decisione del 19 marzo 2020»), con la quale aveva sostituito le due decisioni summenzionate al fine di porre rimedio ai vizi procedurali e al difetto di motivazione delle decisioni iniziali, che il Tribunale aveva constatato ( 4 ) e che avevano comportato l’annullamento di queste ultime per quanto riguardava, in particolare, la ricorrente. Infine, il 7 dicembre 2022 il SRB ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha revocato e sostituito la decisione del 19 marzo 2020, intesa, questa volta, a porre rimedio al difetto di motivazione della decisione del 19 marzo 2020 che il SRB aveva constatato, a seguito di sentenze e di ordinanze del Tribunale ( 5 ), vertenti sul calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2017.
Nell’ambito del suo ricorso, la ricorrente invocava eccezioni di illegittimità nei confronti di disposizioni del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81 ( 6 ) e si opponeva altresì a modalità di contribuzione scelte dal SRB riguardo alla determinazione del livello-obiettivo e del massimale annuo di contribuzione per il periodo di contribuzione del 2016.
Giudizio del Tribunale
In un primo momento, il Tribunale respinge gli argomenti procedurali esposti in merito a varie eccezioni di illegittimità sollevate dalla ricorrente.
In primo luogo, investito dalla ricorrente, in una memoria di adattamento, di varie eccezioni di illegittimità, ammesse in un’altra sentenza, nei confronti del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81, il Tribunale esamina se l’articolo 86 del regolamento di procedura consenta di sollevare per la prima volta, nella sua memoria di adattamento, qualsiasi motivo nuovo, senza alcuna limitazione. In proposito, dopo aver ricordato che, alla luce del principio di immutabilità dell’istanza, l’articolo 86 del regolamento di procedura doveva essere quindi interpretato restrittivamente, il Tribunale dichiara che l’articolo 86 del regolamento di procedura non consente ad un ricorrente di sollevare, per la prima volta, in una memoria di adattamento, un’eccezione di illegittimità, sebbene gli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda fossero già noti al momento della presentazione del suo ricorso e non siano stati modificati nell’atto che sostituisce o modifica l’atto inizialmente impugnato.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva sollevato le eccezioni di illegittimità, nei confronti dell’articolo 8, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento di esecuzione 2015/81 e dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, unicamente nella memoria di adattamento. Pertanto, il Tribunale verifica se la ricorrente fosse già a conoscenza, al momento della presentazione del ricorso, degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fondano le eccezioni di illegittimità invocate e se questi ultimi non siano stati quindi modificati nell’atto che sostituisce o modifica l’atto di cui era inizialmente chiesto l’annullamento.
Su questo punto, esso constata che la decisione impugnata non fa emergere alcun nuovo elemento sostanziale per quanto riguarda l’applicazione e l’interpretazione delle disposizioni controverse. Pertanto, il Tribunale dichiara che gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fondano le eccezioni di illegittimità erano già noti al momento della presentazione del ricorso e non sono stati modificati nella decisione impugnata. Di conseguenza, esso respinge le domande di eccezione di illegittimità in quanto tardive.
In secondo luogo, il Tribunale respinge l’argomento, di cui la ricorrente si è avvalsa in udienza, secondo cui l’illegittimità del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81 dovrebbe, in ogni caso, essere considerata un motivo di ordine pubblico, che il Tribunale sarebbe tenuto a rilevarlo d’ufficio, poiché aveva accolto l’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente, in un’altra causa ( 7 ), nei confronti, da un lato, dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 e, di conseguenza, del regolamento di esecuzione 2015/81, in quanto atto privo di base giuridica, e, dall’altro, dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di esecuzione 2015/81, per il motivo che, nell’adottarlo, il Consiglio aveva ecceduto i suoi poteri di esecuzione.
In proposito, il Tribunale ricorda che l’inapplicabilità di una disposizione constatata in via incidentale nell’ambito di un’eccezione di illegittimità ha autorità di cosa giudicata solo nei confronti delle parti della controversia. Pertanto, il rilievo d’ufficio di un’eccezione di illegittimità per il motivo che, in un’altra causa, il Tribunale ha accolto un’eccezione analoga equivarrebbe a violare l’articolo 277 TFUE, da cui risulta che l’inapplicabilità di una disposizione, constatata in via incidentale nell’ambito di un’eccezione di illegittimità, vale solo inter partes. Sebbene dalla giurisprudenza risulti che l’incompetenza dell’autore di un atto che arreca pregiudizio costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere rilevato d’ufficio, essa non trova applicazione nel caso di specie, in quanto il motivo di cui trattasi non riguarda l’eventuale incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, bensì l’asserita incompetenza dell’autore dell’atto di portata generale sulla base del quale l’atto lesivo è stato adottato. Orbene, secondo la giurisprudenza, il Tribunale non può estendere d’ufficio la propria cognizione sulla questione dell’eventuale illegittimità dell’atto di portata generale sulla base del quale l’atto lesivo è stato adottato, in quanto tale illegittimità non è di ordine pubblico ( 8 ). Di conseguenza, il Tribunale non può rilevare d’ufficio, nella presente causa, l’illegittimità del regolamento n. 806/2014 né quella del regolamento di esecuzione 2015/81.
In un secondo momento, il Tribunale respinge i motivi dedotti nel merito dalla ricorrente.
In primo luogo, per quanto riguarda il carattere dinamico del livello-obiettivo, il Tribunale conclude, come aveva già fatto nella sua giurisprudenza ( 9 ), che l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 deve essere interpretato nel senso che l’importo del livello-obiettivo finale, previsto da tale disposizione, deve essere determinato alla luce dell’importo dei depositi protetti previsto per la fine del periodo iniziale.
In secondo luogo, sulla determinazione del livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2016 a un ottavo dell’1,05% dei depositi protetti dell’anno precedente il periodo di contribuzione 2016, vale a dire il 2015, risulta sia dalla decisione del 19 marzo 2020 sia dalla decisione impugnata che il SRB ha applicato un siffatto coefficiente per il periodo di contribuzione 2016. Pertanto, in applicazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura, il Tribunale osserva che gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la presente censura erano noti alla ricorrente al momento della presentazione del ricorso e non sono stati modificati nella decisione impugnata e dichiara tale censura irricevibile per tardività.
In terzo luogo, per quanto riguarda il superamento del massimale del 12,5% ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, il Tribunale constata che nessun punto della decisione del 19 marzo 2020 conteneva informazioni sull’importo del livello-obiettivo finale. Analogamente, il SRB non ha presentato al Tribunale alcun elemento che dimostrasse che tale informazione risultava da elementi accessibili al pubblico prima del deposito del ricorso. Per contro, la decisione impugnata ha esposto, per la prima volta, al suo punto 83, l’importo del livello-obiettivo finale stimato nel corso del periodo di contribuzione 2016, precisando che tale importo ammontava a EUR 56 miliardi (in prosieguo: il «livello-obiettivo finale previsto»). È quindi solo sulla base di tale nuovo elemento, vale a dire l’importo del livello-obiettivo finale previsto, che figurava per la prima volta nella decisione impugnata, che la ricorrente ha potuto verificare se il massimale del 12,5% fosse stato rispettato, cosicché tale censura è ricevibile.
Nel merito, il Tribunale ritiene che l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014 debba essere interpretato nel senso che il rispetto del massimale del 12,5% deve essere verificato alla luce dell’importo dei contributi ex ante effettivamente dovuti dall’insieme degli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti. Nel caso di specie, anche se, secondo il punto 84 della decisione impugnata, l’importo del livello-obiettivo annuale era di EUR 7007654704, la somma dei contributi ex ante effettivamente dovuti da detti enti, per il periodo di contribuzione 2016, era di EUR 6423923918. Tale importo risulta dalla prima pagina dell’allegato II della decisione impugnata, da cui risulta altresì che quest’ultimo importo tiene conto sia della «detrazione dei contributi 2015» sia delle «correzioni per le rideterminazioni dei valori e le revisioni conformemente all’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63».
In tali circostanze, occorre constatare che la decisione impugnata ha fissato l’importo dei contributi ex ante dovuti dall’insieme degli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti a un importo che non supera il massimale del 12,5% del livello-obiettivo finale pronosticato nel corso del periodo 2016, come previsto dall’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014.
( 1 ) Decisione SRB/ES/SRF/2016/06 del Comitato di risoluzione unico, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico.
( 2 ) Conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
( 3 ) Decisione SRB/ES/SRF/2016/13 del SRB, del 20 maggio 2016, relativa alla correzione dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2016 al SRF.
( 4 ) Sentenze del 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822), del 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823), e del 28 novembre 2019, Portigon/CRU (T‑365/16, EU:T:2019:824).
( 5 ) Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), nonché ordinanze del 3 marzo 2022, CRU/Portigon e Commissione (C‑664/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:161), e del 3 marzo 2022, CRU/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:162).
( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
( 7 ) Sentenza del 29 maggio 2024, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (Contributi ex ante 2022) (T‑395/22, con impugnazione pendente, EU:T:2024:333).
( 8 ) Sentenza del 27 settembre 2005, Common Market Fertilizers/Commissione (T‑134/03 e T‑135/03, EU:T:2005:339, punto 52).
( 9 ) Sentenza del 17 luglio 2024, Deutsche Bank/CRU (T‑396/21, EU:T:2024:483, punto 40).