Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 17 maggio 2023 –
Mainova/Commissione
(causa T‑320/20) ( 1 )
«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato tedesco dell’energia elettrica – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Difetto di legittimazione ad agire – Assenza di partecipazione attiva – Irricevibilità»
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1. |
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dei partecipanti all’operazione – Decisione atta a determinare una modifica immediata della situazione del mercato interessato – Incidenza diretta nei confronti del ricorrente (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 24) |
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2. |
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dei partecipanti all’operazione – Impresa che non ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo relativo alla concentrazione – Assenza di circostanze particolari relative all’incidenza sulla posizione sul mercato – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 25‑33) |
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La Mainova AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla E.ON SE e dalla RWE AG. |
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3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
( 1 ) GU C 247 del 27.7.2020.