Causa T‑295/20
Aquind Ltd. e a.
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 febbraio 2023
«Energia – Infrastrutture energetiche transeuropee – Regolamento (UE) n. 347/2013 – Regolamento delegato che modifica l’elenco dei progetti di interesse comune – Articolo 172, secondo comma, TFUE – Rifiuto da parte di uno Stato membro di dare la propria approvazione a un progetto di interconnessione elettrica ai fini della concessione dello status di progetto di interesse comune – Non inclusione del progetto da parte della Commissione nell’elenco modificato – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Parità di trattamento – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Articolo 10 del Trattato sulla Carta dell’energia»
Energia – Infrastrutture energetiche transeuropee – Regolamento n. 347/2013 – Delega di potere alla Commissione – Regolamento delegato che modifica l’elenco dei progetti di interesse comune (PIC) dell’Unione – Rifiuto da parte di uno Stato membro di dare la propria approvazione a un progetto di interconnessione elettrica ai fini della concessione dello status di PIC – Potere discrezionale dello Stato membro interessato – Non inclusione del progetto da parte della Commissione nell’elenco modificato – Obbligo di motivazione – Portata – Potere discrezionale della Commissione – Assenza
[Artt. 172, comma 2, e 290 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 347/2013, art. 3, § 3, comma 2, a), e allegato III, parte 2, punto 10]
(v. punti 36-40, 43-45, 54-56, 89, 90, 149, 150, 152)
Sintesi
Mercato interno dell’energia ed elenco dei progetti di interesse comune dell’Unione: il Tribunale respinge il ricorso del gruppo Aquind.
Il diritto dell’Unione conferisce allo Stato membro interessato dal progetto il potere di accettare o di rifiutare la sua inclusione nell’elenco dei PIC, senza che la Commissione possa soprassedere a un rifiuto.
La Aquind Ltd, la Aquind SAS e la Aquind Energy Sàrl, ricorrenti, sono promotrici di un progetto di interconnessione elettrica che collega le reti di trasmissione di energia elettrica del Regno Unito e della Francia (in prosieguo: il «progetto di interconnessione Aquind»). Considerato fondamentale nell’ambito delle infrastrutture necessarie al completamento del mercato interno dell’energia, tale progetto è stato incluso nell’elenco dei «progetti di interesse comune» (in prosieguo: i «PIC») dell’Unione europea dal regolamento delegato 2018/540 ( 1 ).
Poiché tale elenco di PIC dell’Unione è redatto ogni due anni, l’elenco stabilito dal regolamento delegato 2018/540 è stato sostituito da quello stabilito dal regolamento delegato 2020/389 ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Il nuovo elenco, contenuto nell’allegato del regolamento impugnato, ha incluso il progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei progetti che non sono più considerati PIC dell’Unione.
Le ricorrenti hanno quindi proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto all’annullamento del regolamento impugnato, nella parte in cui rimuove il progetto di interconnessione Aquind dall’elenco dei PIC dell’Unione.
Il Tribunale respinge integralmente tale ricorso. Nella sua sentenza, esso constata, tra l’altro, che, quando uno Stato membro decide di rifiutare l’inclusione, nell’elenco previsto dal regolamento n. 347/2013 ( 3 ), di un PIC ubicato nel suo territorio, tale Stato membro dispone di un potere discrezionale in materia che la Commissione europea non può mettere in discussione.
Giudizio del Tribunale
In primo luogo, il Tribunale esamina la questione se la motivazione della Commissione di non includere, nel regolamento impugnato, il progetto di interconnessione Aquind, come PIC dell’Unione, basata sul rifiuto della Repubblica francese di dare la propria approvazione all’inclusione di tale progetto nell’elenco dei PIC dell’Unione, potesse essere considerata una motivazione sufficiente ( 4 ).
A tal riguardo, dopo aver ricordato i termini dell’articolo 172, secondo comma, TFUE, secondo cui gli orientamenti e i PIC che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l’approvazione di quest’ultimo, il Tribunale ritiene che, tenuto conto della sua chiara formulazione, non presentante alcuna difficoltà d’interpretazione, tale disposizione conferisce allo Stato membro interessato un potere discrezionale di dare la propria approvazione all’inclusione di un progetto nell’elenco dei PIC dell’Unione o di rifiutarsi di farlo. Infatti, la scelta del legislatore di istituire a favore dello Stato membro interessato una forma di diritto di veto si spiega con il fatto che la politica delle reti transeuropee integra taluni aspetti territoriali e pertanto interessa, in qualche modo, la gestione del territorio che è un settore tradizionalmente appartenente alla sovranità degli Stati membri.
Nel caso di specie, il Tribunale constata che la Commissione ha adempiuto l’obbligo di motivazione ( 5 ) menzionando il rifiuto della Repubblica francese di dare la propria approvazione all’inclusione del progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione. Parimenti, non si può rimproverare alla Commissione di non aver chiesto alla Repubblica francese spiegazioni sui motivi circostanziati di detto rifiuto. In tale contesto, le disposizioni del regolamento n. 347/2013 ( 6 ) non possono essere interpretate nel senso che la Commissione possa essere ritenuta responsabile di un’eventuale illecito commesso da uno Stato membro quando quest’ultimo rifiuta di dare la propria approvazione a un progetto, e che essa debba quindi rispondere di una potenziale violazione dell’obbligo di motivazione commessa da detto Stato membro. Secondo il Tribunale, un simile approccio sarebbe in contrasto con le norme che disciplinano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Commissione, quale prevista dall’articolo 172 TFUE e richiamata dal regolamento n. 347/2013. Infatti, il Trattato FUE ha posto chiaramente limiti alla competenza dell’Unione in materia di PIC dell’Unione, poiché viene impedito alla Commissione di includere, nell’elenco di detti PIC, un progetto che non abbia ricevuto l’approvazione dello Stato membro sul cui territorio il progetto deve essere realizzato.
In secondo luogo, il Tribunale si sofferma su una presunta violazione delle norme procedurali e sostanziali previste dal regolamento n. 347/2013 ( 7 ). A tal riguardo, esso constata che le ricorrenti non hanno dimostrato che il fatto che il progetto di interconnessione Aquind fosse il più incerto fra i progetti che potevano essere inseriti nell’elenco dei PIC dell’Unione avrebbe potuto rimettere in discussione la legittimità del regolamento impugnato. Il Tribunale sottolinea che, in forza del regolamento n. 347/2013 ( 8 ), la Commissione era tenuta a prendere in considerazione il rifiuto della Repubblica francese di approvare l’inclusione del progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione e che essa non poteva rimettere in discussione i motivi per i quali tale progetto era il più incerto. Esso aggiunge che il regolamento n. 347/2013 ( 9 ) ha previsto che i motivi di rifiuto addotti da uno Stato membro debbano essere esaminati qualora uno Stato membro del gruppo regionale interessato lo richieda. La Commissione non era quindi legittimata a chiedere che si procedesse all’esame dei motivi addotti dalla Repubblica francese e non ha quindi commesso alcun errore al riguardo. Nel caso di specie, nessuno Stato membro ha manifestato la volontà di chiedere alla Repubblica francese di illustrare i motivi del suo rifiuto. Anche supponendo che la constatazione effettuata dalla Repubblica francese, secondo cui il progetto di interconnessione Aquind era il più incerto, derivi da un errore di valutazione, la Commissione non era competente a correggere tale errore, così come il Tribunale non è competente ad esaminare esso stesso tale questione.
( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2018/540 della Commissione, del 23 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU 2018, L 90, pag. 38).
( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione, del 31 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU 2020, L 74, pag. 1).
( 3 ) Articolo 3 del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013, L 115, pag. 39).
( 4 ) Alla luce della giurisprudenza costante in materia.
( 5 ) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), e dell’allegato III, parte 2, punto 10, del regolamento n. 347/2013.
( 6 ) Articolo 3, paragrafi 1 e 4, e articolo 16 del regolamento n. 347/2013.
( 7 ) In particolare l’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento n. 347/2013.
( 8 ) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), e dell’allegato III, parte 2, punto 10, del regolamento n. 347/2013.
( 9 ) Allegato III, parte 2, punto 10, del regolamento n. 347/2013.