Causa T‑220/20
Petrus Kerstens
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 ottobre 2021
«Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Articolo 266 TFUE – Indagini amministrative – Principio di buona amministrazione – Principio di imparzialità – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una buona amministrazione – Requisito d’imparzialità – Nozione – Sussistenza di dubbi quanto alle apparenze d’imparzialità riguardanti una sola persona in seno a un organo collegiale – Presunzione d’imparzialità fino a prova contraria
(Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)
(v. punti 32-35)
Funzionari – Regime disciplinare – Indagine preliminare all’avvio del procedimento disciplinare – Requisito d’imparzialità – Portata – Conoscenza previa dei fatti da parte dell’inquirente – Inquirente che ha denunciato i fatti all’origine del procedimento – Sussistenza di dubbi legittimi quanto all’imparzialità dell’inquirente – Violazione del requisito d’imparzialità
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 3)
(v. punti 37-43)
Sintesi
Il sig. Petrus Kerstens, ricorrente, è un ex funzionario della Commissione europea, nei confronti del quale, in date diverse e per vari motivi, la Commissione aveva avviato tre procedimenti disciplinari.
Con decisione di chiusura dei tre procedimenti (in prosieguo: la «decisione impugnata»), l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha constatato che il comportamento del ricorrente costituiva un’infrazione agli articoli 11, 12 e 17 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).
Poiché il reclamo del ricorrente avverso la decisione impugnata è stato respinto, quest’ultimo ha adito il Tribunale con un ricorso di annullamento avverso tale decisione. Esso mette in discussione, in particolare, l’imparzialità del procedimento di indagine unica derivante dalla riunione dei tre procedimenti disciplinari e dalla partecipazione a tale indagine, in qualità di responsabile della conduzione di quest’ultima, della denunciante dei fatti esaminati nell’ambito di uno dei procedimenti disciplinari.
Il Tribunale accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata. Nella sua sentenza, il Tribunale completa la propria giurisprudenza sull’imparzialità soggettiva e precisa la nozione d’imparzialità oggettiva, dovendo l’amministrazione rispettare entrambi gli aspetti, in base al principio di buona amministrazione, nell’ambito di un procedimento disciplinare.
Giudizio del Tribunale
Anzitutto, il Tribunale ricorda che il diritto a una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, consiste nel diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione europea. L’amministrazione è infatti tenuta ad esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi rilevanti del caso di cui è investita e a raccogliere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari all’esercizio del suo potere discrezionale nonché a garantire il buon svolgimento delle procedure da essa attuate.
A tal proposito, l’obbligo di imparzialità riguarda, da un lato, il profilo soggettivo, nel senso che nessuno dei membri dell’istituzione interessata incaricato della questione deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, nel senso che l’istituzione è tenuta a offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio. Nell’ambito dell’esame dell’imparzialità di un procedimento collegiale, il fatto che dubbi sulle apparenze di imparzialità riguardino una sola persona in seno a un organo collegiale non è necessariamente decisivo, tenuto conto del fatto che tale persona avrebbe potuto esercitare un’influenza decisiva durante le deliberazioni.
Per quanto riguarda l’imparzialità soggettiva, essa è presunta fino a prova contraria. Quanto all’imparzialità oggettiva, essa viene meno quando è dimostrato che, prima dell’avvio dell’indagine, uno degli inquirenti era a conoscenza dei fatti oggetto di quest’ultima e che l’istituzione interessata poteva designare come inquirente una persona che non avesse alcuna previa conoscenza dei fatti, al fine di non ingenerare quindi alcun legittimo dubbio quanto alla sua imparzialità nei confronti dell’altra parte.
Il Tribunale considera poi che la situazione di cui trattasi, caratterizzata dal fatto che la persona responsabile della conduzione dell’indagine unica avviata per i tre procedimenti è anche quella che aveva denunciato i fatti oggetto di uno dei procedimenti, presenta il rischio oggettivo che tale persona abbia potuto avere un’opinione preconcetta o un pregiudizio sul coinvolgimento del ricorrente nei fatti che gli erano contestati, ancor prima che l’indagine avesse luogo. Alla luce, in particolare, del ruolo di detta persona nello svolgimento dell’indagine e della sua possibile influenza sul contenuto della relazione finale di quest’ultima, si deve ritenere che una situazione del genere possa ingenerare nel ricorrente dubbi legittimi quanto all’imparzialità oggettiva di tale indagine. Di conseguenza, la circostanza che la Commissione non abbia impostato il procedimento di indagine in modo da offrire al ricorrente garanzie sufficienti quanto all’imparzialità oggettiva di quest’ultimo è tale da viziare il procedimento disciplinare nel suo complesso.
Infine, per quanto riguarda l’annullamento della decisione impugnata, il Tribunale ricorda che, affinché un’irregolarità procedurale possa giustificare l’annullamento di un atto, occorre che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento potesse sfociare in un risultato diverso. Nell’ambito di questo esame si deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, della natura degli addebiti e dell’entità delle irregolarità procedurali commesse rispetto alle garanzie di cui il funzionario ha potuto beneficiare.
A questo proposito, il Tribunale rileva che l’indagine amministrativa ha un ruolo tale da influenzare il procedimento disciplinare. Infatti, è sul fondamento di tale indagine e dell’audizione del funzionario interessato che l’APN valuta, in primo luogo, se occorra avviare un procedimento disciplinare, in secondo luogo, se quest’ultimo debba condurre, se del caso, all’adizione della commissione di disciplina e, in terzo luogo, qualora essa avvii il procedimento dinanzi alla commissione di disciplina, i fatti sottoposti all’esame di detta commissione. Pertanto, non può essere escluso che, se l’indagine amministrativa fosse stata condotta con tutte le garanzie di imparzialità, essa avrebbe potuto comportare una diversa valutazione dei fatti e, quindi, dar luogo a conseguenze diverse. In tali circostanze, il ricorrente poteva nutrire dubbi legittimi sull’imparzialità oggettiva dell’indagine e, pertanto, dei procedimenti disciplinari a cui è stato sottoposto.