Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 novembre 2021 –
Alkattan / Consiglio

(causa T‑218/20)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un equo processo – Errore di valutazione – Determinazione dei criteri di iscrizione»

1. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2020/212, (PESC) 2020/719 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2020/211, 2020/716 e 2021/848, allegato II]

(v. punti 38-43, 50-52)

2. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Associazione con il regime siriano – Nozioni

[Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2020/212, (PESC) 2020/719 e (PESC) 2021/855, artt. 27, §§ 1, 2, a), e 3, e 28, §§ 1, 2, a), e 3; regolamento del Consiglio n. 36/2012, come modificato dai regolamenti 2015/1828, 2020/211, 2020/716 e 2021/848, art. 15, §§ 1, a), 1 bis, a), e 1 ter]

(v. punti 48, 49, 98-102 e 145)

3. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Ammissibilità – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 52, § 1; decisione del Consiglio (PESC) 2020/212; regolamento del Consiglio 2020/211]

(v. punti 57-59, 61, 64-69)

4. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Obbligo per il Consiglio di comunicare all’interessato gli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del rinnovo periodico delle misure restrittive – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza

[Decisioni del Consiglio (PESC) 2020/719 e (PESC) 2021/855; regolamenti del Consiglio nn. 2020/716 e 2021/848]

(v. punti 73-75, 77, 78)

5. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2020/212, (PESC) 2020/719 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2020/211, 2020/716 e 2021/848, allegato II]

(v. punti 80-86)

6. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria e della sua associazione con il regime siriano – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio

[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2020/212, (PESC) 2020/719 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2020/211, 2020/716 e 2021/848, allegato II]

(v. punti 112, 117, 121)

7. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio – Portata

[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2020/212, (PESC) 2020/719 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2020/211, 2020/716 e 2021/848, allegato II]

(v. punti 122-124, 126, 129, 135, 140, 142, 143)

8. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da una persona associata al regime siriano e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio – Portata

[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2020/212, (PESC) 2020/719 e (PESC) 2021/855, allegato I; Regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2020/211, 2020/716 e 2021/848, allegato II]

(v. punti 149, 151, 155, 162, 168)

9. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione

[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2020/212, (PESC) 2020/719 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2020/211, 2020/716 e 2021/848, allegato II]

(v. punto 164)

10. 

Politica estera e di sicurezza comune – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’inserimento in un elenco di persone soggette a misure restrittive e dell’attuazione di dette misure – Inclusione

[Art. 340 TFUE; decisioni del Consiglio (PESC) 2015/1836, (PESC) 2020/212, (PESC) 2020/719 e (PESC) 2021/855; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2020/211, 2020/716 e 2021/848]

(v. punto 172)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio del 28 maggio 2020 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio del 28 maggio 2020 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), della decisione (PESC) 2021/855 del Consiglio del 27 maggio 2021 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2021, L 188, pag. 90), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio del 27 maggio 2021 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2021, L 188, pag. 18), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito per effetto dei predetti atti.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

Il sig. Waseem Alkattan è condannato alle spese.