Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2021 – Qx World / EUIPO – Mandelay (EDUCTOR)
(causa T‑85/20)
«Marchio dell’Unione europea – Dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo EDUCTOR – Marchio anteriore non registrato EDUCTOR – Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Articolo 6 bis della convenzione di Parigi»
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1. |
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell’Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due organi – Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 71, § 1) (v. punto 26) |
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2. |
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94) (v. punto 30) |
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3. |
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposto per la ricevibilità – Motivi diretti unicamente avverso le decisioni delle commissioni di ricorso (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 1) (v. punto 31) |
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4. |
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Uso del marchio che può essere vietato in forza di un altro diritto anteriore – Controllo svolto dagli organi competenti dell’Ufficio e dal Tribunale sotto il profilo della normativa nazionale applicabile – Portata [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 53, § 1; regolamento della Commissione 2018/625, art. 16, § 1, b)] (v. punti 40-44) |
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5. |
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità riguardante impedimenti alla registrazione relativi – Esame limitato ai motivi dedotti – Esame d’ufficio di una questione di diritto – Presupposto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 1) (v. punti 46, 47) |
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6. |
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Assenza di consenso del titolare di un marchio alla registrazione richiesta da un agente o da un rappresentante a proprio nome – Agente o rappresentante – Obiettivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 3 e 53, § 1, a)] (v. punti 60, 61) |
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7. |
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale – Marchio denominativo EDUCTOR e marchio non registrato EDUCTOR [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 3, et 53, § 1, b)] (v. punti 63, 64, 69, 72, 73, 77, 78) |
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8. |
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 296 TFUE) (v. punto 74) |
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9. |
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3) (v. punto 79) |
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 (procedimento R 1311/2019-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Qx World e la Mandelay.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 è annullata. |
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2) |
La Qx World Kft, l’EUIPO e la Mandelay Kft si faranno carico ciascuno delle proprie spese. |