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14.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 73/44 |
Ordinanza del Tribunale del 29 novembre 2021 — Grupa Azoty e a. / Commissione
(Causa T-726/20) (1)
(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 - Settori ammissibili - Esclusione del settore della produzione di fertilizzanti - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»)
(2022/C 73/55)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Grupa Azoty S.A. (Tarnów, Polonia), Azomureș S.A. (Târgu Mureş, Romania), Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis (Palaio Fáliro, Grecia) (rappresentanti: D. Haverbeke, L. Ruessmann e P. Sellar, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e G. Braga da Cruz, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della comunicazione della Commissione del 25 settembre 2020 intitolata «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021» (GU 2020, C 317, pag. 5).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
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3) |
La Grupa Azoty S.A., l’Azomureș SA e la Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA si farà carico delle spese relative alla sua domanda di intervento. |