25.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 284/28 |
Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Prigozhin / Consiglio
(Causa T-723/20) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Prima iscrizione e mantenimento del nome del ricorrente nelle liste delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Diritti della difesa - Proporzionalità - Prevedibilità degli atti dell’Unione»)
(2022/C 284/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-C. Cadilhac e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE il ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione di esecuzione (PESC) 2020/1483 del Consiglio, del 14 ottobre 2020, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2020, L 341, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1481 del Consiglio, del 14 ottobre 2020, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2020, L 341, pag. 7), nella misura in cui il suo nome è stato iscritto nelle liste delle persone ed entità riportate negli allegati II e IV alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU 2015, L 206, pag. 34), e nell’allegato III al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU 2016, L 12, pag. 1) (in prosieguo: le «liste controverse»), nonché, d’altro lato, a seguito di adattamento del ricorso, della decisione (PESC) 2021/1251 del Consiglio, del 29 luglio 2021, che modifica la decisione 2015/1333 (GU 2021, L 272, pag. 71), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1241 del Consiglio, del 29 luglio 2021, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento 2016/44 (GU 2021, L 272, pag. 1), nella misura in cui il suo nome è stato mantenuto nelle liste controverse.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Yevgeniy Viktorovich Prigozhin è condannato alle spese. |