20.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/23


Sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2023 — SJ/Commissione

(Causa T-659/20) (1)

(«Direttiva 2014/25/UE - Procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali - Decisione di esecuzione relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25 al trasporto ferroviario di passeggeri in Svezia - Diritti della difesa - Diritto di essere ascoltato»)

(2023/C 104/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SJ AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: J. Karlsson e M. Johansson, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Baches Opi, P. Ondrůšek e G. Wils, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: M. Salborn Hodgson, H. Eklinder, C. Meyer Seitz, A. Runeskjöld, H. Shev, R. Shahsavan Eriksson e O. Simonsson, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento dell’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1193 della Commissione, del 2 luglio 2020, relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al trasporto ferroviario di passeggeri in Svezia (GU 2020, L 262, pag. 18), con cui la Commissione europea ha deciso che la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243) continuava ad applicarsi agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere lo svolgimento di attività relative alla fornitura di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri nel territorio della Svezia.

Dispositivo

1)

L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1193 della Commissione del 2 luglio 2020 relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al trasporto ferroviario di passeggeri in Svezia è annullato.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 28 del 25.1.2021.