3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/35 |
Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2021 — Standardkessel Baumgarte Holding/EUIPO (Standardkessel)
(Causa T-617/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Standardkessel - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere descrittivo - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 2/48)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Standardkessel Baumgarte Holding GmbH (Duisburgo, Germania) (rappresentante: J. Vogtmeier, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Bosse e E. Markakis, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 luglio 2020 (procedimento R 2665/2019-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Standardkessel come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 luglio 2020 (procedimento R 2665/2019-1) è annullata per quanto concerne i prodotti «metalli comuni e loro leghe; materiali grezzi e semi-lavorati in metallo, non per usi specifici; materiali metallici per l’edilizia e la costruzione (non elettrici)» rientranti nella classe 6, «apparecchi elevatori (macchine), gru» della classe 7 e i servizi di «noleggio di generatori; riciclaggio della spazzatura e dei rifiuti» nonché di «incinerazione di rifiuti; riciclaggio di rifiuti e di materiali riciclabili; riciclaggio di prodotti chimici; trattamento dei rifiuti [trasformazione]; smistamento di rifiuti e di materie prime di recupero (trasformazione)» della classe 40 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |