3.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 2/35


Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2021 — Standardkessel Baumgarte Holding/EUIPO (Standardkessel)

(Causa T-617/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Standardkessel - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere descrittivo - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 2/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Standardkessel Baumgarte Holding GmbH (Duisburgo, Germania) (rappresentante: J. Vogtmeier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Bosse e E. Markakis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 luglio 2020 (procedimento R 2665/2019-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Standardkessel come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 luglio 2020 (procedimento R 2665/2019-1) è annullata per quanto concerne i prodotti «metalli comuni e loro leghe; materiali grezzi e semi-lavorati in metallo, non per usi specifici; materiali metallici per l’edilizia e la costruzione (non elettrici)» rientranti nella classe 6, «apparecchi elevatori (macchine), gru» della classe 7 e i servizi di «noleggio di generatori; riciclaggio della spazzatura e dei rifiuti» nonché di «incinerazione di rifiuti; riciclaggio di rifiuti e di materiali riciclabili; riciclaggio di prodotti chimici; trattamento dei rifiuti [trasformazione]; smistamento di rifiuti e di materie prime di recupero (trasformazione)» della classe 40 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 414 del 30.11.2020.