29.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 481/24 |
Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita Company (JUVEDERM)
(Causa T-397/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo JUVEDERM - Uso effettivo del marchio - Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 481/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: J. Day, solicitor, e T. de Haan, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Zajfert e V. J. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Dermavita Company S.a.r.l. (Beirut, Libano) (rappresentante: D. Todorov, avocat)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 aprile 2020 (procedimento R 877/2019-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Dermavita Company e l’Allergan Holdings France.
Dispositivo
1) |
L’eccezione di irricevibilità è respinta. |
2) |
Il ricorso è respinto. |
3) |
L’Allergan Holdings France SAS è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nonché i due terzi delle spese della Dermavita Company S.a.r.l. relative al presente procedimento. |
4) |
La Dermavita Company S.a.r.l. sopporterà un terzo delle proprie spese relative al presente procedimento. |