29.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 481/24


Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita Company (JUVEDERM)

(Causa T-397/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo JUVEDERM - Uso effettivo del marchio - Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 481/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: J. Day, solicitor, e T. de Haan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Zajfert e V. J. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Dermavita Company S.a.r.l. (Beirut, Libano) (rappresentante: D. Todorov, avocat)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 aprile 2020 (procedimento R 877/2019-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Dermavita Company e l’Allergan Holdings France.

Dispositivo

1)

L’eccezione di irricevibilità è respinta.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

L’Allergan Holdings France SAS è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nonché i due terzi delle spese della Dermavita Company S.a.r.l. relative al presente procedimento.

4)

La Dermavita Company S.a.r.l. sopporterà un terzo delle proprie spese relative al presente procedimento.


(1)  GU C 279 del 24.8.2020.