27.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/30 |
Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023 — Aquind e a. / Commissione
(Causa T-295/20) (1)
(«Energia - Infrastrutture energetiche transeuropee - Regolamento (UE) n. 347/2013 - Regolamento delegato che modifica l’elenco dei progetti di interesse comune - Articolo 172, secondo comma, TFUE - Rifiuto di uno Stato membro di dare la sua approvazione ad un progetto di interconnettore elettrico ai fini della concessione dello status di progetto di interesse comune - Omesso inserimento da parte della Commissione del progetto nell’elenco modificato - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Parità di trattamento - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Articolo 10 del trattato sulla Carta dell'energia»)
(2023/C 112/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Aquind Ltd (Wallsend, Regno Unito), Aquind SAS (Rouen, Francia), Aquind Energy Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Goldberg, C. Davis, J. Bille, solicitors, e E. White, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (appresentanti: O. Beynet e B. De Meester, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e S. Costanzo, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: M. Ruiz Sánchez, agente), Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, A. Daniel, W. Zemamta e R. Bénard, agenti)
Oggetto
1 Con il loro ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione, del 31 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU 2020, L 74, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Aquind Ltd, l’Aquind SAS e l’Aquind Energy Sàrl sono condannate alle spese. |
3) |
La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno ciascuno le proprie spese. |