16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/31


Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Italia / Commissione

(Causa T-10/20) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Regime di aiuti per superficie - Rettifiche finanziarie - Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 - Articolo 12, paragrafi 2 e 6, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 - Nozione di “prati permanenti” - Articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Organizzazione di produttori e programmi operativi - Articoli 26, 27, 31, 104 e 106 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 - Articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - Regolamento delegato (UE) n. 499/2014 - Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici - Articolo 24, paragrafo 2, lettera c), e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 65/2011 - Articolo 48, paragrafo 2, e articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 - Rischio di danno finanziario»)

(2022/C 198/43)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da C. Gerardis, G. Rocchitta ed E. Feola, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, J. Aquilina e F. Moro, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione, del 30 ottobre 2019, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2019, L 279, pag. 98), nella parte riguardante alcune spese effettuate dalla Repubblica italiana.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione, del 30 ottobre 2019, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica italiana una rettifica forfettaria del 2 %, relativa agli aiuti per superficie concessi in Italia, per un ammontare di EUR 143 924 279,14 per gli anni di domanda 2015 e 2016, e una rettifica forfettaria del 10 %, per un ammontare di EUR 72 704,23, relativa al campione/pagamento n. 8 concernente il Comune di Campoli Monte Taburno, in applicazione della misura 322, facente parte delle misure a favore dello sviluppo rurale per gli anni di domanda 2014, 2015 e 2016.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Repubblica italiana e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.