ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

1o settembre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Notaio coadiutore – Nozione di “giurisdizione” – Criteri – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale»

Nella causa C‑387/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, da uno Zastępca notarialny w Krapkowicach (notaio coadiutore esercente a Krapkowice, Polonia), con decisione del 3 agosto 2020, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2020, nel procedimento promosso da

OKR

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 22 e 75 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107) (in prosieguo: il «regolamento Successioni»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso da OKR, cittadina ucraina, residente in Polonia e comproprietaria di un immobile ad uso abitativo situato nel territorio di tale Stato membro, avverso il diniego, da parte di uno Zastępca notarialny w Krapkowicach (notaio coadiutore esercente a Krapkowice, Polonia) (in prosieguo: il «notaio coadiutore»), di redigere un testamento notarile contenente una clausola in forza della quale il diritto applicabile alla successione di cui al procedimento principale sarebbe stato il diritto ucraino.

Contesto normativo

Regolamento Successioni

3

L’articolo 22 del regolamento Successioni, intitolato «Scelta di legge», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1.   Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

2.   La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione».

4

L’articolo 75 di detto regolamento, intitolato «Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore», al paragrafo 1 dispone che «[i]l presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento».

Diritto polacco

5

L’articolo 81 dell’ustawa Prawo o notariacie (legge recante codice notarile), del 14 febbraio 1991 (Dz. U. n. 22, posizione 91), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice notarile»), prevede che «[i]l notaio è tenuto a rifiutare la redazione di un atto notarile illecito».

6

L’articolo 82 di tale codice così dispone:

«La persona alla quale viene opposto il diniego di redigere un atto notarile è informata del diritto di ricorso avverso tale diniego e delle modalità del suo esercizio. Tale persona può, entro una settimana dalla data del diniego di redigere l’atto notarile, chiedere per iscritto che le vengano notificati i motivi del diniego. Il notaio redige tali motivi entro una settimana dalla data di ricezione della domanda».

7

A termini dell’articolo 83 di detto codice:

«1)   Qualsiasi interessato, entro una settimana dalla data di notifica dei motivi del diniego o, qualora egli non ne abbia fatto richiesta entro il termine prescritto per la notifica dei motivi del diniego, dalla data in cui egli è stato informato del diniego, può proporre ricorso avverso il diniego di redigere l’atto notarile dinanzi al Sąd Okręgowy [(Tribunale regionale, Polonia)] del luogo in cui ha sede lo studio del notaio che rifiuta la redazione dell’atto notarile. Il ricorso è proposto tramite detto notaio.

1a)   Il notaio di cui al paragrafo 1) è tenuto a dar seguito al ricorso entro una settimana e a presentare al tribunale, oltre al ricorso, la propria posizione nonché a notificare quest’ultima all’interessato, a meno che egli abbia già redatto e notificato a quest’ultimo i motivi del diniego.

1b)   Il tribunale esamina il ricorso in udienza, applicando debitamente le disposizioni del Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile) relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

2)   Il notaio, qualora ritenga fondato il ricorso, può redigere l’atto notarile; in tal caso, egli non dà seguito al ricorso».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

OKR ha chiesto al notaio coadiutore la redazione di un testamento notarile contenente una clausola in forza della quale il diritto applicabile alla successione di cui al procedimento principale sarebbe stato il diritto ucraino.

9

Il notaio coadiutore interessato ha rifiutato di redigere un simile atto, sulla base degli articoli 22 e 75 del regolamento Successioni nonché dell’umowa bilateralna o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (accordo bilaterale tra la Polonia e l’Ucraina, sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile e penale), del 24 maggio 1993.

10

OKR ha proposto, tramite il notaio coadiutore, un ricorso avverso il diniego di redigere l’atto richiesto dinanzi al Sąd Okręgowy w Opolu (Tribunale regionale di Opole, Polonia), ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 1, del codice notarile.

11

Nell’ambito di tale procedimento, il notaio coadiutore sostiene di essere chiamato a controllare, in primo grado, la propria decisione di diniego, con la quale egli ha ritenuto che l’atto richiesto fosse illecito. Orbene, egli afferma di non poter essere in grado di garantire effettivamente tale controllo qualora, in una controversia il cui oggetto principale consiste nell’interpretazione del diritto dell’Unione, come nel caso di specie, egli non possa proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte.

12

Quanto alla propria qualificazione come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, il notaio coadiutore afferma, in sostanza, di essere un organo imparziale e indipendente nei confronti delle parti che gli chiedono di redigere un atto notarile, che la tutela giuridica da lui fornita ha carattere vincolante e che il controllo da lui effettuato sul proprio diniego di redigere un atto notarile avrebbe inoltre carattere permanente.

13

È in tale contesto che il notaio coadiutore ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 22 del regolamento [Successioni] debba essere interpretato nel senso che anche una persona, che non sia cittadina dell’Unione europea, ha il diritto di scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza.

2)

Se l’articolo 75, in combinato disposto con l’articolo 22, del regolamento [Successioni] debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui l’accordo bilaterale in vigore tra uno Stato membro e un paese terzo non disciplini la scelta della legge in materia di successioni, ma designi la legge applicabile alla successione, il cittadino di tale paese terzo che risiede nello Stato membro vincolato dall’accordo bilaterale in questione possa effettuare la scelta della legge;

ed in particolare,

se l’accordo bilaterale con un paese terzo debba espressamente precludere la scelta di una legge specifica e non limitarsi a disciplinare la legge applicabile alle successioni mediante criteri oggettivi di collegamento, affinché si possa ritenere che le sue disposizioni prevalgono sull’articolo 22 del regolamento [Successioni];

se la libertà di scegliere la legge in materia di successioni e di uniformare la legge applicabile mediante l’atto di scelta della legge, almeno nell’ambito previsto dal legislatore dell’Unione all’articolo 22 del regolamento [Successioni], rientri tra i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea, che non possono essere pregiudicati nemmeno nel caso di applicazione delle convenzioni bilaterali con i paesi terzi che prevalgono sul regolamento [Successioni]».

Procedimento dinanzi alla Corte

14

Con decisione del presidente della Corte del 2 ottobre 2020, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale e il giudice relatore, è stata rivolta una richiesta di informazioni al notaio coadiutore. Con tale richiesta, quest’ultimo è stato invitato a precisare taluni elementi relativi alle proprie funzioni nell’ambito del procedimento principale al fine di stabilire se egli possieda, nel caso di specie, la qualità di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

15

Nella sua risposta del 16 ottobre 2020, il notaio coadiutore, quanto alla propria qualità di terzo dinanzi al sąd okręgowy (tribunale regionale), afferma che, nell’ambito di detto procedimento, le parti non sono qualificate come «ricorrente» e «resistente», bensì come «parti del procedimento». Per quanto riguarda il riconoscimento o meno, al notaio, della qualità di «parte del procedimento», la prassi varierebbe in funzione sia dei vari tribunali regionali sia dei diversi collegi giudicanti di una medesima sezione all’interno di tali organi giurisdizionali. In ogni caso, egli sostiene che, anche qualora il notaio venisse ammesso dall’organo giurisdizionale in qualità di «parte del procedimento», tale professionista avrebbe ugualmente un ruolo dettato dal suo status di membro di una «professione fondata sulla fiducia del pubblico» e sarebbe tenuto ad agire nell’interesse pubblico e ad essere indipendente e imparziale.

16

Per quanto concerne la propria indipendenza interna nonché la propria «terzietà» rispetto all’autorità che emette la decisione impugnabile, il notaio coadiutore, basandosi rispettivamente sulla sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander (C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 61), e sulla sentenza del 16 settembre 2020, Anesco e a. (C‑462/19, EU:C:2020:715, punto 40), afferma che, in nessuna fase dell’esercizio della giustizia preventiva, egli tratta un caso nell’ambito del quale egli sia una parte del procedimento e che, in nessun momento, egli ha un interesse proprio nella soluzione di tale caso, tenuto conto del fatto che la violazione dell’obbligo di imparzialità costituisce un illecito disciplinare grave. Infatti, si tratterebbe di procedimenti supplementari di protezione dello Stato di diritto, che non pongono l’autorità investita del caso sullo stesso piano delle parti del procedimento.

17

Inoltre, il notaio coadiutore osserva che, mentre alle parti del procedimento successorio si applica il principio della libera scelta del notaio per la redazione di un atto notarile, il ricorso avverso l’eventuale diniego del notaio di redigere l’atto richiesto dovrebbe essere necessariamente proposto dinanzi al medesimo notaio che ha opposto tale diniego e che è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all’articolo 83, paragrafi 1a e 2, del codice notarile.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

18

Conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

19

Tale disposizione va applicata nella presente causa.

20

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (ordinanza del 25 aprile 2018, Secretaria Regional de Saúde dos Açores, C‑102/17, EU:C:2018:294, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

21

Ne consegue che, per essere legittimato ad adire la Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, l’organo remittente deve essere qualificabile come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, cosa che spetta alla Corte verificare.

22

Al fine di valutare se un organo remittente costituisca una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione unicamente di diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (sentenza del 16 febbraio 2017, Margarit Panicello, C‑503/15, EU:C:2017:126, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

23

Inoltre, per stabilire se l’organo nazionale di cui trattasi debba essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte, per verificare se sia pendente una lite dinanzi a tale organo e se quest’ultimo sia stato chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, Margarit Panicello, C‑503/15, EU:C:2017:126, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

24

Infatti, qualora non sia chiamato a decidere una controversia, un organo remittente, anche ove soddisfi le altre condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte, non può essere considerato come un organo che esercita una funzione giurisdizionale (sentenza del 14 giugno 2001, Salzmann, C‑178/99, EU:C:2001:331, punto 15, nonché ordinanza del 24 marzo 2011, Bengtsson, C‑344/09, EU:C:2011:174, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

25

Orbene, nel caso di specie, dall’insieme degli elementi versati agli atti risulta che il notaio coadiutore non è chiamato a decidere una controversia né ad emettere una decisione di carattere giurisdizionale, ragion per cui egli non esercita funzioni giurisdizionali.

26

Infatti, in forza dell’articolo 81 del codice notarile, il notaio è tenuto a valutare la liceità dell’atto notarile che gli viene chiesto di redigere e, qualora egli non lo ritenga conforme alla legge, rifiuta di redigerlo. Ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 83, tale diniego può essere oggetto di un ricorso dinanzi al giudice ordinario, proposto tramite il notaio che ha adottato la decisione di diniego. In questa prima fase del procedimento, il notaio dispone di un potere di controllo sulla propria decisione di diniego.

27

Come risulta dall’articolo 83, paragrafi 1a e 2, del codice notarile e come ha confermato il governo polacco nelle sue osservazioni scritte, nell’ambito del procedimento promosso avverso il diniego del notaio di redigere l’atto richiesto, tale notaio, se ritiene fondato il reclamo, redige l’atto notarile, procedendo alla rettifica della propria decisione di diniego, mentre, se lo ritiene infondato, conferma la propria posizione e rinvia il caso dinanzi al sąd okręgowy (tribunale regionale), presentandogli la propria posizione, affinché quest’ultimo statuisca sul ricorso.

28

Di conseguenza, detto notaio non adotta alcuna decisione di natura giurisdizionale, né quando egli conferma la propria decisione di diniego né quando egli ritiene che il reclamo sia fondato.

29

Come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, la possibilità di rettificare la decisione di diniego non presenta le caratteristiche di un procedimento diretto all’adozione di una decisione di carattere giurisdizionale. Infatti, nell’ambito della valutazione descritta ai punti 26 e 27 della presente ordinanza, il notaio effettua un controllo della propria decisione vertente sulla liceità dell’atto notarile, quale richiesto dal ricorrente nel ricorso proposto dinanzi al giudice ordinario, alla luce degli argomenti addotti da tale ricorrente a seguito di detta decisione di diniego.

30

La constatazione che, in Polonia, il notaio non esercita funzioni giurisdizionali non è rimessa in discussione dal fatto che, secondo il diritto processuale polacco, tale notaio agisce in qualità di organo «di primo grado». Infatti, come ricordato al punto 22 della presente ordinanza, la questione se l’organo remittente sia una «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è unicamente di diritto dell’Unione, il che esclude che si possa tenere conto delle qualificazioni nazionali a tale riguardo. Inoltre, dal fascicolo risulta che il notaio, quando controlla la propria decisione di diniego di redigere un atto notarile, non è investito di una controversia, ma deve riesaminare la conformità della richiesta di redigere un simile atto alle condizioni stabilite dalla normativa relativa alla redazione dell’atto notarile richiesto. Tale procedimento intermedio ha il carattere di un reclamo amministrativo, nell’ambito del quale il notaio è chiamato a riconsiderare la propria decisione e, se del caso, a redigere l’atto notarile richiesto prima che il giudice sia adito.

31

Siffatta constatazione non è rimessa in discussione neppure dal fatto che il regolamento Successioni precisa, all’articolo 3, paragrafo 2, che la nozione di «organo giurisdizionale», ai sensi di tale regolamento, comprende non solo le autorità giudiziarie, ma anche tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie e che soddisfano le condizioni fissate da questa stessa disposizione [sentenza del 16 luglio 2020, E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni), C‑80/19, EU:C:2020:569, punto 50 e giurisprudenza ivi citata], dato che la nozione in tal modo definita all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento ha un significato più ampio della nozione di «giurisdizione» di cui all’articolo 267 TFUE.

32

Inoltre, nell’effettuare detto controllo della propria decisione di diniego, il notaio non si trova in posizione di «terzietà» rispetto all’autorità che ha adottato la decisione impugnata con un ricorso, il che è essenziale affinché l’organo interessato possa essere qualificato come«giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte (sentenze del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 62 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 16 settembre 2020, Anesco e a., C‑462/19, EU:C:2020:715, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Tale interpretazione non è contraddetta dal fatto che, secondo il notaio coadiutore, quand’anche un notaio venga ammesso dall’organo giurisdizionale adito in qualità di «parte del procedimento», egli riveste il ruolo di membro di una professione fondata sulla fiducia del pubblico e rimane pertanto tenuto ad agire nell’interesse pubblico.

33

Peraltro, per quanto riguarda l’argomento del notaio coadiutore relativo al fatto che un notaio potrebbe svolgere effettivamente il compito di controllo che gli è stato affidato soltanto se, in un caso il cui oggetto principale consiste nell’applicazione del diritto dell’Unione, egli fosse in grado di sollevare una questione pregiudiziale, secondo una giurisprudenza costante, la presenza di mezzi di ricorso giurisdizionale avverso le decisioni consente di garantire in ogni caso l’efficacia della procedura di rinvio pregiudiziale prevista all’articolo 267 TFUE nonché l’unità dell’interpretazione del diritto dell’Unione che tale disposizione del trattato si propone di garantire (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2013, Belov, C‑394/11, EU:C:2013:48, punto 52).

34

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il notaio coadiutore non può essere qualificato, ai fini della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

35

Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal notaio coadiutore deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

Sulle spese

36

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi all’organismo di rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da uno Zastępca notarialny w Krapkowicach (notaio coadiutore esercente a Krapkowice, Polonia) è manifestamente irricevibile.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.