Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 dicembre 2020 – AL / Commissione

(causa C‑356/20 P)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Consulente speciale – Missione di rappresentanza dell’Unione europea in un organo internazionale di partenariato – Missione successivamente affidata ad un’altra persona – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Violazione dei diritti della difesa – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Motivazione insufficiente e contraddittoria – Impugnazione manifestamente infondata»

1. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale

(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)

(v. punto 2)

2. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punti 4, 5)

3. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81)

(v. punti 4, 5)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

2) 

AL sopporta le proprie spese.