Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 dicembre 2020 – AL / Commissione
(causa C‑356/20 P)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Consulente speciale – Missione di rappresentanza dell’Unione europea in un organo internazionale di partenariato – Missione successivamente affidata ad un’altra persona – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Violazione dei diritti della difesa – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Motivazione insufficiente e contraddittoria – Impugnazione manifestamente infondata»
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1. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 2) |
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2. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 4, 5) |
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3. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81) (v. punti 4, 5) |
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. |
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2) |
AL sopporta le proprie spese. |