ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

25 novembre 2020 (*)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Rappresentanza delle parti – Qualità di avvocato – Persona collegata a un’associazione professionale che non fa parte delle forme di organizzazione professionale riconosciute dallo Stato membro interessato – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑191/20 P,

avente ad oggetto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 aprile 2020,

Tiziano Vizzone, residente in Bariano (Italia), rappresentato da M. Bettani e S. Brovelli Blassota,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea,

convenuta in primo grado,


LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, il sig. Tiziano Vizzone chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 4 marzo 2020, Vizzone/Commissione (T‑658/19, non pubblicata, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2020:86), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il suo ricorso inteso, segnatamente, all’annullamento della decisione della Commissione europea del 29 luglio 2019.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

2        A termini dell’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea:

«Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo [(SEE), del 2 maggio 1994 (GU 1994, L 1, pag. 3),] può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte».

3        L’articolo 119 del regolamento di procedura della Corte, applicabile alle impugnazioni in forza dell’articolo 168, paragrafo 2, dello stesso regolamento, prevede quanto segue:

«1.      Le parti possono essere rappresentate solo dai loro agenti o avvocati.

2.      Gli agenti e gli avvocati sono tenuti a depositare in cancelleria un atto ufficiale oppure una procura rilasciata dalla parte che essi rappresentano.

3.      L’avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare inoltre in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all’accordo SEE.

4.      Se questi documenti non sono depositati, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine adeguato per produrli. In mancanza di detta produzione nei termini stabiliti, il presidente, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, decide se l’inosservanza di questa formalità comporti l’irricevibilità del ricorso o della memoria per vizio di forma. Qualora lo ritenga necessario, il presidente può deferire tale questione alla Corte».

4        L’articolo 181 di detto regolamento è così formulato:

«Quando l’impugnazione, principale o incidentale, è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata».

 Diritto rumeno

5        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della Legea nr 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (legge n. 51/1995 sull’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato), del 7 giugno 1995 (M. Of., parte I, n. 440/25 maggio 2018), la professione forense è esercitata esclusivamente dagli avvocati iscritti all’albo di un ordine forense che faccia parte dell’Uniunea Națională a Barourilor din România (Unione nazionale degli Ordini forensi della Romania, in prosieguo: l’«UNBR»), a sua volta creata in virtù di questa legge. Il paragrafo 3 del medesimo articolo vieta l’istituzione e il funzionamento di qualsiasi ordine forense al di fuori dell’UNBR.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

6        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2019, il sig. Vizzone ha proposto ricorso. Tale ricorso indicava che il ricorrente era rappresentato dal sig. Bettani, il quale si qualificava come «avvocato».

7        Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il sig. Bettani, non essendo membro di un ordine forense di uno Stato membro, non poteva essere considerato un avvocato ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

8        Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni del ricorrente

9        Conformemente alla decisione del presidente della Corte dell’8 luglio 2020, l’impugnazione non è stata notificata alla Commissione.

10      Il ricorrente chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata, di giudicare nel merito il ricorso proposto dinanzi al Tribunale o, in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito, nonché di condannare la Commissione alle spese.

 Sull’impugnazione

11      In forza dell’articolo 181 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.

12      Tale disposizione dev’essere applicata nell’ambito della presente impugnazione.

13      In forza dell’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, le parti devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE.

14      A questo proposito la Corte ha già avuto modo di dichiarare che dall’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea emerge inequivocabilmente che occorre che siano soddisfatte due condizioni cumulative affinché una persona possa rappresentare validamente le parti, diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione, dinanzi ai giudici dell’Unione, ossia, da un lato, tale persona deve essere in possesso della qualifica di avvocato e, dall’altro, essa deve essere stata abilitata al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di uno Stato parte contraente dell’accordo SEE (ordinanza del 3 settembre 2020, Bettani/Commissione, C‑392/18 P-INT, non pubblicata, EU:C:2020:656, punto 11 e giurisprudenza ivi citata).

15      In particolare, per quanto riguarda la prima di tali condizioni cumulative, la persona che firma l’atto introduttivo del giudizio deve essere iscritta all’ordine forense perché si possa considerare che possieda la qualità di avvocato ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (ordinanza del 3 settembre 2020, Bettani/Commissione, C‑392/18 P-INT, non pubblicata, EU:C:2020:656, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).

16      Tali requisiti costituiscono forme sostanziali la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso (ordinanza del 20 febbraio 2008, Comunidad Autónoma de Valencia/Commissione, C‑363/06 P, non pubblicata, EU:C:2008:99, punto 21).

17      In risposta alla domanda di regolarizzazione con la quale la Corte ha chiesto al sig. Bettani e alla sig.ra Brovelli Blassota di produrre i documenti di legittimazione comprovanti la loro abilitazione al patrocinio dinanzi al giudice di uno Stato membro, queste due persone hanno prodotto documenti da cui risultava la loro appartenenza all’UNBR. Questi stessi documenti indicano che l’UNBR, alla quale esse sostengono di appartenere, ha sede in strada Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 31, sector 3, a Bucarest (Romania).

18      Tuttavia, risulta dall’atto di impugnazione e dagli altri elementi del fascicolo che il sig. Bettani e la sig. ra Brovelli Blassota fanno valere, in realtà, la loro appartenenza all’associazione conosciuta con il nome UNBR Bota, che ha sede, dal canto suo, in strada Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 31, sector 3, a Bucarest, mentre è pacifico, di contro, che l’UNBR ha sede a Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei, nr. 5, sector 5, a Bucarest.

19      Orbene, a termini del punto 13 dell’ordinanza del 3 settembre 2020, Bettani/Commissione (C‑392/18 P-INT, non pubblicata, EU:C:2020:656), risulta da una decisione del 21 settembre 2015 dell’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), pubblicata nel Monitorul Oficial al României, parte I, n. 816, del 3 novembre 2015, che l’UNBR Bota, costituita in Romania parallelamente all’Ordine nazionale degli avvocati rumeni, non rientrava tra le forme delle organizzazioni professionali riconosciute dall’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della legge n. 51/1995. Nella medesima decisione, detto giudice ha dichiarato che l’esercizio delle attività specifiche della professione forense da parte dei membri della succitata associazione doveva essere qualificato come esercizio abusivo della professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 348 del Codul penal (codice penale).

20      Inoltre, con sentenza del 7 febbraio 2019, n. 3706, la Corte suprema di cassazione (Italia) ha confermato la cancellazione, pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense, del sig. Bettani dalla sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti in Caltagirone (Italia), in quanto l’interessato aveva acquisito il titolo di avvocato presso l’UNBR Bota.

21      Pertanto, atteso che i rappresentanti del ricorrente fanno parte di un’organizzazione professionale che non è legalmente autorizzata a rilasciare il titolo di avvocato in Romania, è necessario constatare che essi non soddisfano quantomeno la prima delle due condizioni cumulative precisate al punto 14 della presente ordinanza, in quanto non possono avvalersi del titolo di avvocato, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro in questione, a tal fine legalmente abilitato (v., in tal senso, ordinanza del 3 settembre 2020, Bettani/Commissione, C‑392/18 P-INT, non pubblicata, EU:C:2020:656, punto 14).

22      Ne consegue che la presente impugnazione è manifestamente irricevibile, dal momento che il ricorrente non è rappresentato da un avvocato, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

 Sulle spese

23      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. Poiché la presente ordinanza è stata adottata in assenza di notifica del ricorso alla convenuta e, di conseguenza, prima che quest’ ultima abbia potuto sostenere spese, si deve disporre che il ricorrente si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Tiziano Vizzone sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 25 novembre 2020

Il cancelliere

 

Il presidente della Sesta Sezione

A. Calot Escobar

 

L. Bay Larsen


*      Lingua processuale: l’italiano.