Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2021 –
Mitliv Exim
(causa C-81/20) ( 1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Cumulo delle sanzioni penali e amministrative – Inapplicabilità – Obblighi fiscali accessori – Interessi su una somma versata dal contribuente nell’ambito di un procedimento penale»
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Portata – Domanda che non espone in maniera sufficientemente dettagliata il contesto di fatto e di diritto – Impossibilità per la Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio – Irricevibilità manifesta
(Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; Regolamento di procedura della Corte, artt. 53, § 2, e 94)
(v. punti 28-36)
Dispositivo
Gli articoli 2 e 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, dal momento che sono avvenute operazioni imponibili e che l’imposta sul valore aggiunto ad esse relativa è esigibile, un versamento, anche provvisorio, diretto a soddisfare il credito d’imposta corrispondente non può essere considerato come indebito e non può generare interessi a favore del contribuente che l’ha effettuato.
( 1 ) GU C 279 del 24.8.2020.