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22.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 62/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék (Ungheria) il 25 novembre 2020 — Tolnatext Bt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-636/20)
(2021/C 62/18)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Pécsi Törvényszék
Parti
Ricorrente: Tolnatext Bt.
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questione pregiudiziale
Se il disposto degli articoli 22, paragrafo 6, e 29 del regolamento (UE) n. 952/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che, nei procedimenti espletati dall’autorità doganale, che agisce in qualità di organo non giurisdizionale, è necessario che detta autorità conceda il diritto di essere ascoltato sia nel caso dei procedimenti avviati d’ufficio sia in quello dei procedimenti avviati su richiesta.
(1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013., L 269, pag. 1).