15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 5 novembre 2020 — SC Cridar Cons SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca
(Causa C-582/20)
(2021/C 53/23)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parti
Ricorrente: SC Cridar Cons SRL
Resistenti: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente alle autorità tributarie, dopo aver emesso un avviso di accertamento che nega il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, di sospendere l’esame del reclamo amministrativo in attesa dell’esito di un procedimento penale che potrebbe fornire ulteriori elementi oggettivi riguardo al coinvolgimento del soggetto passivo nella frode fiscale. |
2) |
Se la risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea alla questione precedente possa essere diversa qualora, durante la sospensione dell’esame del reclamo amministrativo, il soggetto passivo possa beneficiare di misure provvisorie atte a sospendere gli effetti del diniego del diritto alla detrazione dell’IVA. |