18.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 19/23 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Lituania contro Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-542/20)
(2021/C 19/29)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentata da: K. Dieninis, V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, R. Dzikovič, A. Kisieliauskaitė, G. Taluntytė e R. Petravičius, advokatas)
Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:
1. |
annullare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento 2020/1055 (1) nella parte in cui inserisce un articolo 5, paragrafo 1, lettera b), nel regolamento (CE) n. 1071/2009 (2), ai sensi del quale «nello Stato membro di stabilimento un’impresa […] organizza l’attività della sua flotta di veicoli in modo da garantire che i veicoli a disposizione dell’impresa e utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a una delle sedi di attività in tale Stato membro al più tardi entro otto settimane dalla partenza»; |
2. |
annullare l’articolo 2, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2020/1055, che modifica l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009 (3) inserendovi un paragrafo 2 bis, ai sensi del quale «Ai trasportatori non è consentito effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro nell’arco di quattro giorni dal termine del loro trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione»; |
3. |
condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese del procedimento. |
La Repubblica di Lituania basa il suo ricorso sui seguenti motivi:
1. |
l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento 2020/1055, nella parte in cui inserisce un articolo 5, paragrafo 1, lettera b), nel regolamento (CE) n. 1071/2009, ai sensi del quale «nello Stato membro di stabilimento un’impresa […] organizza l’attività della sua flotta di veicoli in modo da garantire che i veicoli a disposizione dell’impresa e utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a una delle sedi di attività in tale Stato membro al più tardi entro otto settimane dalla partenza», è contrario a:
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2. |
L’articolo 2, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2020/1055, che modifica l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009 inserendovi un paragrafo 2 bis, ai sensi del quale «Ai trasportatori non è consentito effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro nell’arco di quattro giorni dal termine del loro trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione», è contrario a:
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(1) Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU 2020, L 249, pag. 17).
(2) Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU 2009 L 300, pag. 51).
(3) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009 L 300, pag. 72).