8.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 44/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 6 ottobre 2020 — M. F. / T. P.

(Causa C-496/20)

(2021/C 44/25)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: M. F.

Resistente: T. P.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 279 TFUE e l’articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché in combinato disposto con il punto 1), primo e secondo trattino, del dispositivo dell’ordinanza della Corte di giustizia, dell'8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C-791/19 R, debbano essere interpretati nel senso che, fino alla definizione della causa C-791/19, il Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (Presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema) non può chiedere la trasmissione del fascicolo di una causa relativa all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), stante la sospensione dell'applicazione dell'articolo 3, punto 5, dell'articolo 27 e dell'articolo 73, paragrafo 1, della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; testo unico: Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2019, posizione 825 e successive modifiche).

2)

Se l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e il principio che sancisce il diritto di adire un giudice debbano essere interpretati nel senso che:

a)

un organo giurisdizionale nazionale è tenuto ad astenersi dall’applicazione del divieto di «contestazione del mandato dei giudici» e di «accertamento o valutazione da parte degli organi giurisdizionali della legittimità della nomina di un giudice o del potere, che ne deriva, di esercitare le funzioni nel settore della giustizia», come quello previsto dall'articolo 29, paragrafi 2 e 3, della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema, in quanto il rispetto da parte dell'Unione dell’identità costituzionale degli Stati membri non autorizza il legislatore nazionale a introdurre soluzioni che violino i valori ed i principi fondamentali dell'Unione.

b)

l’identità costituzionale di uno Stato membro non può precludere il diritto a un giudice indipendente precostituito per legge nei casi in cui la procedura di nomina che precede la consegna dell'atto di nomina sia stata inficiata dalle irregolarità descritte nelle questioni pregiudiziali sollevate nelle cause C-487/19 e C-508/19 e il controllo giurisdizionale preventivo della stessa sia stato escluso deliberatamente e in manifesto contrasto con la costituzione nazionale.

3)

Se l’articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2, TUE in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché il principio che sancisce il diritto di adire un giudice e l'articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che il contenuto della nozione di identità costituzionale di uno Stato membro, per quanto riguarda il diritto di adire un giudice, può essere determinato in modo vincolante per l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro solo nell’ambito del dialogo con la Corte di giustizia condotto da tale organo giurisdizionale o da altri organi giurisdizionali nazionali (ad esempio, la Corte costituzionale) tramite il ricorso al procedimento pregiudiziale.

4)

Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio generale che sancisce il diritto a un giudice precostituito per legge debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro dichiara irricevibile l’istanza di trasmissione del fascicolo di una causa, qualora detta istanza sia stata presentata da una persona nominata alla funzione di giudice in applicazione di disposizioni nazionali e in circostanze che hanno portato alla costituzione di un organo giurisdizionale che non soddisfa i requisiti di autonomia e di indipendenza e che non è un organo giurisdizionale precostituito per legge, senza la necessità di espletare preventivamente la procedura indicata nella domanda di pronuncia pregiudiziale di cui alla causa C-508/19 o nella sentenza della Corte di giustizia, del 19 novembre 2019, A.K. e a., C-585/18, C-624/18 e C-625/18.