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8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 25 settembre 2020 — W.Ż. / K. Z., Skarbowi Państwa — Sąd Najwyższy
(Causa C-492/20)
(2021/C 44/21)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: W.Ż.
Resistente: K. Z., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 279 TFUE e l’articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché con il punto 1, primo e secondo trattino, del dispositivo dell’ordinanza della Corte di giustizia dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R), debbano essere intesi nel senso che il Procuratore, fino alla decisione nella causa C-791/19 R, non può chiedere la rimessione degli atti di una causa relativa all’accertamento dell’inesistenza del rapporto di servizio di un giudice della Corte Suprema alla Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (Sezione disciplinare della Corte suprema, Polonia), in considerazione della sospensione dell’applicazione dell’articolo 3, punto 5, dell’articolo 27 e dell’articolo 73, paragrafo 1, della ustawa o Sądzie Najwyższym (legge che disciplina la Corte suprema) dell’8 dicembre 2017 (Testo unico: Dz.U. del 2019, posizione 825, e successive modifiche). |
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2) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché con il diritto di adire un giudice, debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale nazionale, che decide in una causa relativa all’accertamento dell’inesistenza del rapporto di servizio di un giudice nazionale dovuta a rilevanti violazioni durante la procedura di nomina, ha il dovere di adottare provvedimenti provvisori e vietare al convenuto in tale causa di giudicare in tutte le altre cause in cui viene applicato il diritto dell’Unione, a pena di inefficacia degli atti compiuti o delle sentenze emesse da tale giudice, e ordinare ad altri organi di astenersi dall’assegnare cause a tale convenuto o dal designarlo come componente di collegi giudicanti. |
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3) |
Se l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché il principio che prevede il diritto di adire un giudice, debbano essere interpretati nel senso che:
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4) |
Se l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l’articolo 19 TUE nonché il principio che prevede il diritto di adire un giudice e l’articolo 267 TFUE debbano essere interpretati nel senso che il significato della nozione di identità costituzionale di uno Stato membro, in relazione al diritto di adire un giudice, può essere determinato in modo vincolante per un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro soltanto nell’ambito di un dialogo tra la Corte di giustizia e tale giudice, o un altro organo giurisdizionale nazionale (ad esempio, la Corte costituzionale), svolto attraverso il procedimento pregiudiziale. |
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5) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché il principio fondamentale che prevede il diritto di adire un giudice precostituito per legge, debbano essere interpretati nel senso che il giudice di ultima istanza di uno Stato membro rigetta un’istanza di rimessione degli atti di causa quando tale istanza è stata proposta da una persona nominata a svolgere la funzione di giudice in base alle disposizioni nazionali e in circostanze che comportano l’istituzione di un organo giurisdizionale che non rispetta i requisiti di indipendenza e di imparzialità e che non è un organo giurisdizionale costituito per legge, senza che sia necessario esaurire preventivamente l’iter procedurale di cui alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-508/19 o nella sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2019, A.K. e altri (C-585/18, C-624/18 e C-625/18). |