11.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 9/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 29 settembre 2020 — XXXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Causa C-483/20)

(2021/C 9/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: XXXX

Resistente: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione europea, essenzialmente gli articoli 18 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli articoli 2, 20, 23 e 31 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (1), e l’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (2), osti a che, nell’attuazione della facoltà conferita dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, uno Stato membro respinga una domanda di protezione internazionale per inammissibilità a causa di una protezione già accordata da un altro Stato membro, qualora il richiedente sia il padre di un minore non accompagnato che ha ottenuto protezione nel primo Stato membro, sia l’unico genitore della famiglia nucleare presente al suo fianco, viva con lui e detto Stato membro gli abbia riconosciuto la potestà genitoriale sul minore. Se i principi di unità del nucleo familiare e di rispetto dell’interesse superiore del minore non impongano, al contrario, che lo Stato in cui il figlio ha ottenuto protezione riconosca una protezione a tale genitore.


(1)  GU L 337, pag. 9.

(2)  GU L 180, pag. 60.