14.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 433/27


Impugnazione proposta il 21 settembre 2020 dalla Crédit agricole Corporate and Investment Bank avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell’8 luglio 2020, causa T-577/18, Crédit agricole Corporate and Investment Bank / BCE

(Causa C-457/20 P)

(2020/C 433/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Crédit agricole Corporate and Investment Bank (rappresentanti: A. Champsaur, A. Delors, avocates)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea

Conclusioni

Annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 nella causa T-577/18, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank / BCE con cui è stata respinta quanto al resto la domanda della ricorrente di annullare la decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-76 della BCE, del 16 luglio 2018;

Accogliere tutte le domande formulate dalla Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in primo grado dinanzi al Tribunale;

Condannare la BCE alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con i tre motivi di impugnazione, la ricorrente sostiene quanto segue:

(1)

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato l’obbligo di motivazione omettendo di rispondere al motivo vertente sulla violazione, tramite la decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-76, del principio della certezza del diritto e ha violato tale principio ammettendo l’esistenza di una violazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, pur avendo espressamente riconosciuto la mancanza di chiarezza di tale disposizione;

(2)

il Tribunale ha violato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché l’obbligo di motivazione, non dimostrando il comportamento negligente della ricorrente;

(3)

il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato l’obbligo di motivazione omettendo di rispondere al motivo vertente sulla violazione, tramite la decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-76, del principio di proporzionalità e del principio di parità di trattamento e ha violato questi due principi ammettendo implicitamente che la sanzione, in linea di principio, era fondata.