14.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 433/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 21 settembre 2020 — flightright GmbH / Ryanair Designated Activity Company
(Causa C-444/20)
(2020/C 433/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Nürnberg
Parti
Ricorrente: flightright GmbH
Resistente: Ryanair Designated Activity Company
Questioni pregiudiziali
1) |
Se lo sciopero sindacale del personale di un vettore aereo operativo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1). |
2) |
Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero citato sia stato indetto in base a rivendicazioni che fino a quel momento non erano state oggetto di accordo contrattuale tra il personale e il vettore aereo operativo. |
3) |
Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero di cui trattasi sia stato provocato da un determinato comportamento del vettore aereo operativo nel corso dei negoziati con i sindacati. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).