7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 30 luglio 2020 — CHEP Equipment Pooling NV / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-396/20)
(2020/C 423/36)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: CHEP Equipment Pooling NV
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questione pregiudiziale
Se l'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (1), che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (direttiva 2008/9/CE), debba essere interpretato nel senso che, anche in caso di evidenti differenze numeriche a svantaggio del soggetto passivo — senza che si ponga la questione del pro rata — tra la richiesta di rimborso e la fattura, lo Stato membro di rimborso può ritenere che non sia necessario chiedere informazioni aggiuntive e che disponga di tutte le informazioni pertinenti ai fini della decisione sul rimborso.