7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 24 luglio 2020 — QY / Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH
(Causa C-336/20)
(2020/C 423/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Ravensburg
Parti
Ricorrente: QY
Resistente: Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
In merito alla fictio legis di cui all’articolo 247, paragrafi 6, secondo comma, terza frase, e 12, primo comma, terza frase, dello Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Disposizioni preliminari al codice civile tedesco; in prosieguo: l’«EGBGB»)
In caso di risposta negativa alla questione sub II.1.b): |
2) |
In merito alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE
Nel caso di risposta affermativa alle precedenti questioni sub II.1.a) e/o a una delle questioni sub II.2 da a) a c): |
3) |
In merito alla decadenza dal diritto di recesso ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE
Indipendentemente dalla risposta alle questioni sub II. da 1. a 3.: |
4) |
In merito alla legittimazione al rinvio pregiudiziale di un giudice monocratico ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 2, TFUE Se l’articolo 348 a, paragrafo 2, punto 1, della ZPO, nella parte in cui si riferisce alla pronuncia di ordinanze di rinvio ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 2, TFUE, sia incompatibile con la legittimazione al rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali previsto da quest’ultima norma e sia pertanto inapplicabile alla pronuncia di ordinanze di rinvio. |
(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).