14.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 304/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 12 maggio 2020 — M.P., B.P. / «A.» che svolge l’attività con intermediazione di «A.» S.A.

(Causa C-212/20)

(2020/C 304/08)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Parti attrici: M.P., B.P.

Parti convenute:«A.» che svolge l’attività con intermediazione di «A.» S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e dei suoi considerando (1), che prevedono l’obbligo di redigere i contratti in modo chiaro e comprensibile e di interpretare, in caso di dubbio, in senso più favorevole al consumatore, una clausola contrattuale che determina il tasso di acquisto e di vendita di una valuta estera nel contesto di un contratto di mutuo indicizzato al corso di una valuta estera debba essere formulata in modo univoco, ossia in modo che il mutuatario/consumatore possa determinare autonomamente il corso di cambio a una data specifica, o se, in considerazione del tipo del contratto di cui trattasi all’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, ossia un contratto a lungo termine (svariate decadi) e del fatto che il valore della valuta estera è soggetto costantemente (in qualsiasi momento) a oscillazioni, sia ammissibile formulare la clausola contrattuale in termini più generici, che facciano riferimento al valore di mercato della valuta estera e che impediscano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, a danno del consumatore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

2)

In caso di risposta positiva alla prima questione, se, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e dei suoi considerando, la clausola contrattuale riguardante la determinazione, da parte del mutuante (una banca), del tasso di acquisto e del tasso di vendita di una valuta estera possa essere interpretata in modo da dissipare i dubbi derivanti dal contratto in senso favorevole al consumatore e sostenere che i tassi di acquisto e di vendita di una valuta estera non sono determinati nel contratto in modo arbitrario ma secondo le regole del libero mercato, specialmente nelle ipotesi in cui entrambe le parti hanno inteso in modo concorde le disposizioni contrattuali o quando il mutuatario/consumatore non ha mostrato interesse per il contenuto delle clausole contrattuali al momento della conclusione del contratto stesso o durante la sua esecuzione, inclusa l’ipotesi in cui non abbia preso conoscenza del testo del contratto al momento della sua conclusione e per tutta la sua durata.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).