3.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale di primo grado di Sofia — Bulgaria) il 14 maggio 2020 — «Toplofikatsia Sofia» EAD, «Chez Elektro Balgaria» AD, «Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» EOOD

(Causa C-208/20)

(2020/C 255/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrenti:«Toplofikatsia Sofia» EAD, «Chez Elektro Balgaria» AD, «Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» EOOD

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, i principi di non discriminazione e di equivalenza delle misure processuali nei procedimenti giudiziari nazionali, e l’articolo 1[, paragrafo 1], lettera a), del regolamento (CE) n. 1206/2001 (1) relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, debbano essere interpretati nel senso che, qualora l’ordinamento nazionale del giudice adito preveda che questi provveda d’ufficio a raccogliere informazioni ufficiali in merito al recapito del convenuto nel proprio Stato e venga accertato che il convenuto risieda in un altro Stato dell’Unione europea, il giudice nazionale adito sia tenuto a richiedere informazioni in merito al recapito del convenuto stesso presso le competenti autorità del rispettivo Stato di residenza.

2)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (2), del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con il principio secondo cui il giudice nazionale deve garantire i diritti procedurali per l’effettiva tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che, nel determinare la residenza abituale di un debitore quale condizione richiesta dall’ordinamento nazionale ai fini della proposizione di un procedimento monitorio inaudita altera parte senza l’assunzione di prove, come avviene nel caso del procedimento d’ingiunzione di pagamento, il giudice nazionale sia tenuto a intendere ogni ragionevole sospetto che il debitore risieda abitualmente in un altro Stato dell’Unione europea quale assenza di fondamento normativo ai fini dell’emanazione dell’ingiunzione di pagamento ovvero quale elemento che escluda, con riguardo all’ingiunzione medesima, l’acquisizione dell’autorità di cosa giudicata.

3)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con il principio secondo cui il giudice nazionale deve garantire i diritti procedurali per l’effettiva tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che imponga a un giudice nazionale, il quale, in seguito all’emanazione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un determinato debitore, abbia accertato che questi probabilmente non risieda abitualmente nello Stato del foro competente, e sempreché ciò costituisca un ostacolo all’emanazione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore medesimo in base alla legge nazionale, di annullare d’ufficio l’ingiunzione emanata pur in assenza di espressa norma di legge in tal senso.

4)

In caso di risposta negativa alla terza questione, se le disposizioni ivi richiamate debbano essere interpretate nel senso che impongano al giudice nazionale di annullare l’ingiunzione di pagamento emanata, qualora questi, in esito ad una verifica, abbia acclarato con certezza che il debitore non risieda abitualmente nello Stato del giudice adito.


(1)  GU 2001, L 174, pag. 1.

(2)  GU 2012, L 351, pag. 1.