6.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam (Paesi Bassi) il 24 marzo 2020 — Stichting Rookpreventie Jeugd e a. / Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(Causa C-160/20)
(2020/C 222/20)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Rotterdam
Parti
Ricorrenti: Stichting Rookpreventie Jeugd e.a.
Resistente: Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Altra parte: Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftakfabrikanten (VSK)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’elaborazione del metodo di misurazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sulla base di norme ISO (1) non liberamente accessibili sia conforme all’articolo 297, paragrafo 1, TFUE [e al regolamento (UE) n. 216/2013 (2)] nonché al principio di trasparenza ad esso sotteso. |
2) |
Se le norme ISO 4387, 10315, 8454 e 8243, alle quali rinvia l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, debbano essere interpretate e applicate nel senso che, nell’ambito dell’interpretazione e dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, le emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio devono non solo essere misurate (e verificate) con il metodo prescritto, ma anche che tali emissioni possono o devono essere misurate (e verificate) in altro modo e con diversa intensità. |
3) |
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4) |
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(1) Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2013, L 69, pag. 1).