29.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 6 aprile 2020 — Zipvit Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-156/20)
(2020/C 215/29)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrente: Zipvit Ltd
Resistente: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, qualora (i) un’autorità fiscale, il fornitore e l’operatore commerciale soggetto passivo interpretino erroneamente la legislazione europea in materia di IVA e considerino esente da IVA una prestazione imponibile all’aliquota normale, (ii) il contratto tra il fornitore e l’operatore commerciale stabilisca che il prezzo della prestazione è al netto dell’IVA e preveda che, se l’IVA è dovuta, l’operatore debba sostenerne il costo, (iii) il fornitore non rivendichi mai e non possa più rivendicare l’IVA supplementare dovuta dall’operatore commerciale, e iv) l’autorità fiscale non possa o non possa più (per intervenuta prescrizione) pretendere dal fornitore il versamento dell’IVA che avrebbe dovuto essere pagata, la direttiva (1) comporti che il prezzo effettivamente pagato è l’insieme di un importo netto imponibile più l’IVA applicabile a detto importo, cosicché l’operatore commerciale può chiedere di detrarre l’imposta a monte ai sensi dell’articolo 168, lettera a), della direttiva come IVA effettivamente «assolta» per detta prestazione. |
2) |
In alternativa, se, in tali circostanze, l’operatore commerciale possa rivendicare la detrazione dell’imposta a monte ai sensi dell’articolo 168, lettera a), della direttiva come IVA «dovuta» in relazione a tale prestazione. |
3) |
Se, qualora un’autorità fiscale, il fornitore e l’operatore commerciale soggetto passivo interpretino erroneamente la legislazione europea in materia di IVA e considerino esente dall’IVA una prestazione imponibile all’aliquota normale, con la conseguenza che l’operatore non è in grado di presentare all’autorità fiscale una fattura IVA conforme all’articolo 226, paragrafi 9 e 10, della direttiva per la prestazione che gli è stata resa, l’operatore abbia il diritto di chiedere la detrazione dell’imposta assolta a monte ai sensi dell’articolo 168, lettera a), della direttiva. |
4) |
Nel rispondere alle domande da 1) a 3):
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(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).